Inammissibile in Cassazione il vizio logico della motivazione in materia di prevenzione (Cass. pen. Sez. V n. 2453 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso, a norma dell’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, soltanto per violazione di legge. Resta pertanto esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità la deduzione del vizio di illogicità manifesta della motivazione, di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi denunciare unicamente la motivazione inesistente o meramente apparente. Integra motivazione apparente il provvedimento che ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, tale che, singolarmente considerato, sarebbe idoneo a determinare un esito opposto del giudizio. È quindi inammissibile il ricorso che, sotto la veste del vizio logico o del difetto del discorso giustificativo, censuri in realtà la valutazione degli elementi posti a fondamento del provvedimento.
Il Fatto
Il ricorrente era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora per anni due, disposta dal Tribunale capitolino nel gennaio 2023 e confermata dalla Corte di appello nell’ottobre 2023, con rientro quotidiano nell’abitazione fissato alle ore 21.00.
Con istanza fondata sull’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, il proposto aveva chiesto la modifica dell’orario, da posticipare alle ore 24.00, deducendo l’attenuazione della pericolosità. Il Tribunale aveva rigettato l’istanza e la Corte di appello di Roma, con provvedimento del 29 febbraio 2024, aveva confermato il rigetto. Avverso tale decisione il proposto ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 6, 8 e 11 del citato d.lgs. e il vizio logico del provvedimento.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione del sindacato di legittimità nel procedimento di prevenzione. L’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 ammette il ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge, recependo la disciplina già contenuta nell’art. 4 legge n. 1423 del 1956, richiamato dall’art. 3-ter, secondo comma, legge n. 575 del 1965.
Da tale premessa discende che, quanto al sindacato sulla motivazione, è esclusa la deducibilità del vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il ricorrente può denunciare soltanto la motivazione inesistente o meramente apparente, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 33451 del 2014, richiamate insieme a Sez. II n. 20954 del 2020 e Sez. VI n. 50946 del 2014: non integra il vizio la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che siano stati considerati o risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento.
La Corte richiama altresì Sez. VI n. 21525 del 2020, che qualifica come apparente il decreto che omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, singolarmente idoneo a determinare un esito opposto del giudizio.
Nel caso concreto, però, il Collegio esclude che si versi in tema di motivazione apparente. La Corte territoriale ha dato conto delle allegazioni difensive — attività lavorativa a tempo determinato, iscrizione a un corso universitario, frequenza di una comunità religiosa e attività di cura verso un familiare — escludendo che tali elementi attestino la riduzione della pericolosità o giustifichino lo spostamento dell’orario di rientro.
La Corte di appello ha chiarito che, pur nella positività di tali elementi, la pericolosità permane e richiede il controllo nelle ore già stabilite, perché gli impegni assunti non implicano di per sé la modifica richiesta. Si tratta dunque di motivazione sussistente, rispetto alla quale le doglianze si sostanziano in censure non consentite, afferenti al vizio di motivazione. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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