Sottrazione di scritture configura bancarotta anche se consegnate all’amministratore (Cass. pen. Sez. 5 n. 11575 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la consegna delle scritture contabili al nuovo amministratore, nell’ambito di una cessione di quote societarie e di beni meramente apparente e strumentale alla sottrazione del patrimonio sociale, equivale alla loro sottrazione ai sensi dell’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall.. Il dolo specifico richiesto da tale fattispecie può essere desunto da circostanze ulteriori rispetto alla mera sottrazione dei libri contabili, quali la natura fittizia del passaggio generazionale, la continuità gestionale del cedente e la finalità di occultare le dinamiche illecite sottostanti alla distrazione dei beni. La ritenuta inattendibilità del dato contabile non esclude che il valore dei beni distratti possa essere ricostruito sulla base delle stesse dichiarazioni dell’imputato che, non contestando il dato iniziale, abbia offerto giustificazioni non congrue in ordine al mancato rinvenimento dei beni.
Il Fatto
La Corte d’appello di Brescia confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l’imputato, amministratore di diritto di una società dichiarata fallita, colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta fraudolenta documentale. La condotta contestata riguardava la distrazione della merce in magazzino, del valore di euro 1.475.000, e la sottrazione delle scritture contabili, avvenute in un contesto di cessione delle quote societarie e dei beni a un nuovo amministratore, intervenuta appena un mese prima della dichiarazione di fallimento.
Avverso la sentenza d’appello, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, l’erronea applicazione dell’art. 216, comma 1, n. 1, legge fall. per la mancata dimostrazione della sussistenza e del valore dei beni distratti, e, con il secondo motivo, il vizio di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato di bancarotta documentale e la mancata specificazione della fattispecie contestata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Quanto al primo motivo, ha osservato che la sentenza impugnata aveva correttamente ricostruito il compendio patrimoniale non rinvenuto non sulla sola scorta dell’ultimo bilancio, ma sulla base delle stesse dichiarazioni spontanee rese dall’imputato, il quale, pur non contestando il valore iniziale delle rimanenze, aveva fornito giustificazioni in ordine al mancato rinvenimento dei beni, attribuendolo a vendite effettuate prima del passaggio di consegne e alla restituzione di merce a un fornitore.
La Corte ha evidenziato che la ricostruzione offerta dall’imputato, più che sminuire, avvalorava la ricostruzione accusatoria, in quanto, nel riconoscere l’esistenza dei beni, non forniva argomenti idonei a giustificarne la destinazione, non risultando traccia dei corrispettivi riscossi né della restituzione di merce al fornitore. I giudici di merito avevano inoltre correttamente inquadrato la condotta in un contesto di cessione fittizia della società, intervenuta a un mese dal fallimento, dopo la chiusura dei punti vendita e il trasferimento formale della sede sociale, al fine di far perdere le tracce della società e far figurare un soggetto diverso quale proprietario e amministratore.
Con riguardo al secondo motivo, la Corte ha chiarito che la sentenza impugnata aveva fatto riferimento alla fattispecie di bancarotta documentale per sottrazione, a dolo specifico, evidenziando le ragioni della sussistenza dell’elemento soggettivo. Tale elemento si inseriva nella ricostruzione storico-giuridica che concludeva per la natura strumentale sia della cessione delle quote sia del passaggio, meramente apparente, della carica di amministratore, nonché della relativa consegna delle scritture contabili.
La Corte ha condiviso l’affermazione della Corte territoriale secondo cui, “nel contesto di illiceità e spoliazione della società”, la consegna della documentazione al nuovo amministratore equivale alla sua sottrazione. Il dolo specifico è stato desunto da elementi ulteriori rispetto alla mera sottrazione, quali la mancata adozione delle iniziative imposte dalla legge, la cessione apparente dell’impresa a titolo sostanzialmente gratuito e la finalità di occultare le garanzie a favore dei creditori.
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Nota della Redazione
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