Rinuncia dell’appellato agli effetti della sentenza: annullamento senza rinvio (C.G.A.R.S. n. 1025 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia dell’appellato agli effetti della sentenza di primo grado, perché non vi ha più interesse, integra una rinuncia all’intera controversia e non una semplice rinuncia all’appello. Ne deriva l’improcedibilità non del solo appello, ma del ricorso originario, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con annullamento senza rinvio della sentenza appellata. L’estinzione del solo giudizio di appello produrrebbe invece il passaggio in giudicato della decisione impugnata, in contrasto con l’effetto scaturente dalla dichiarazione di sopravvenuto difetto d’interesse. In assenza delle formalità della rinuncia al ricorso, il giudice desume dall’intervento di fatti o atti univoci successivi e dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., applicabile al giudizio di appello per il richiamo dell’art. 38 cod. proc. amm.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto all’Ufficio scolastico regionale l’accesso a una serie di atti. L’Amministrazione aveva opposto un diniego parziale. Il TAR Sicilia, Sede di Palermo, con la sentenza n. 1705/2025, ha accolto il ricorso, riconoscendo il diritto all’accesso alla documentazione indicata in motivazione e ordinando all’Amministrazione di consentirlo entro trenta giorni dalla notificazione.
Il Ministero ha proposto appello, chiedendo l’integrale riforma. Nelle more del giudizio, l’appellato ha depositato un atto, non notificato alla controparte, con cui ha comunicato di aver preso servizio come insegnante a tempo indeterminato e di aver quindi ottenuto l’impiego cui aspirava, dichiarando espressamente di rinunciare agli effetti della sentenza di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta una questione di ordine processuale: stabilire quali effetti produca la rinuncia dell’appellato agli effetti della sentenza favorevole di primo grado, quando la stessa non sia stata notificata alla controparte. La rinuncia all’appello da parte dell’appellante, ricorda il Consiglio, comporta l’estinzione del solo giudizio di appello, con passaggio in giudicato della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 338 cod. proc. civ.. Diversa è la rinuncia agli effetti della decisione da parte dell’appellato vittorioso.
Poiché la rinuncia non è stata notificata alla controparte, non può essere dichiarata l’estinzione del giudizio, pur avendone preso atto l’appellante in camera di consiglio. La dichiarazione assume allora la valenza dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., in forza del quale, in mancanza delle formalità della rinuncia al ricorso, il giudice desume dall’intervento di fatti o atti univoci successivi e dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione. La norma dà concretezza al principio dispositivo, operante anche nel processo amministrativo.
In presenza di una carenza di interesse esplicitamente dichiarata o desumibile da indici inequivoci, il giudice non può che dichiarare l’improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’improcedibilità investe non l’appello del Ministero, ma il ricorso di primo grado. Da qui la necessità di riformare la sentenza appellata: dichiarare improcedibile il solo appello genererebbe il passaggio in giudicato di una statuizione di accoglimento contraria all’effetto della dichiarazione di sopravvenuto difetto d’interesse.
Il Collegio richiama il consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui, a fronte della rinuncia dell’appellato all’azione e agli effetti favorevoli della sentenza di primo grado, occorre disporre l’annullamento senza rinvio della sentenza e non l’estinzione del solo giudizio di appello (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3782 del 2019; Sez. V, n. 2550 del 2020; Sez. III, n. 4012 del 2020). La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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