Previdenza complementare, vecchio iscritto e regime transitorio ante 2007 (Cass. civ. Sez. V n. 14273 del 22.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di previdenza complementare, al lavoratore iscritto a un fondo pensione istituito in epoca anteriore al 29 aprile 1993 e cessato per effetto della soppressione dei fondi integrativi del parastato, il trattamento fiscale della prestazione si determina in base al regime transitorio dell’art. 23, commi 5 e 7, d.lgs. n. 252/2005. Poiché il momento rilevante è quello di determinazione del montante finale, al “vecchio iscritto” si applica il regime tributario anteriore al 31 dicembre 2006 e non il nuovo sistema dell’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252/2005, salvo esercizio dell’opzione per il regime successivo. Sugli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 opera l’aliquota del TFR ovvero, per la parte di rendimento, la ritenuta della legge n. 482/1985; sui montanti successivi si applica il criterio del reddito di riferimento parametrato agli anni di contribuzione dal 1° gennaio 2001.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, chiedendo il pagamento di maggiore IRPEF per l’anno 2003 su redditi soggetti a tassazione separata, derivanti dalla liquidazione della posizione di previdenza complementare.
Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso annullando la cartella. L’appello dell’Ufficio veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale. L’Agenzia delle Entrate proponeva allora ricorso per cassazione, deducendo la violazione del regime transitorio applicabile ai “vecchi iscritti”.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività. Il giudizio è iniziato prima del 4 luglio 2009, sicché, in mancanza di notificazione della sentenza, opera il previgente termine annuale dell’art. 327, primo comma, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 49 d.lgs. n. 546/1992. Tenuto conto del deposito della sentenza di appello e della sospensione feriale, il ricorso è tempestivo.
Nel merito, l’unico motivo è fondato. L’art. 23, comma 5, d.lgs. n. 252/2005 esclude la riliquidazione per le prestazioni erogate prima del 1° gennaio 2007 quando l’Ufficio non vi abbia ancora provveduto. In precedenza la materia era regolata dall’art. 20, comma 1, d.P.R. n. 917/1986, che imponeva la riliquidazione dell’imposta secondo l’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti. L’art. 21, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 252/2005 ha abrogato tale disposizione dal 1° gennaio 2007, introducendo il regime transitorio.
La Corte ricostruisce il quadro normativo intertemporale. Il comma 7 dell’art. 23 stabilisce che per i lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 e già iscritti a forme pensionistiche complementari, ai montanti maturati entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente a quella data. Il contribuente è “vecchio iscritto” a “vecchio fondo”, essendo iscritto dal gennaio 1969 a un fondo soppresso per effetto dell’art. 64 legge n. 144/1999. Trova quindi applicazione il regime anteriore al 31 dicembre 2006.
Richiamando la propria ordinanza n. 25955 del 2022 e la sentenza n. 22665 del 2022, il Collegio osserva che il valore finale della posizione individuale dipende da molteplici fattori e va convertito in rendita. Poiché il trattamento fiscale si riferisce al momento di determinazione del montante finale, è a quel momento che occorre guardare per individuare la disciplina applicabile: nella specie, la cessazione del fondo. In tal senso depongono anche le Sezioni Unite n. 13642 e n. 13645 del 2011 e le sentenze n. 3453 del 2021, n. 7653 del 2020, n. 19732 e n. 20967 del 2023.
Non risultando esercitata l’opzione per il regime dell’art. 11, l’Amministrazione ha correttamente liquidato l’imposta secondo i criteri della circolare n. 70/E del 2007. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e, decidendo nel merito, il ricorso originario del contribuente è rigettato, con compensazione integrale delle spese per la complessità della materia.
Nota della Redazione
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