Previdenza forense, pensione calcolata sui redditi effettivamente contribuiti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24639 del 05.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di previdenza forense, l’entità dei redditi da assumere per il calcolo della media di riferimento ai fini delle pensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982 va rivalutata a partire dall’anno di entrata in vigore della legge n. 576/1980, ai sensi dell’art. 27, quarto comma, della stessa legge, e quindi dal 1980, applicando l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1980 relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980. La rivalutazione del reddito è parte integrante del reddito stesso e incide sul quantum contributivo, sicché, essendo stati versati contributi parametrati a un montante rivalutato in misura inferiore, sussiste inadempimento parziale dell’obbligazione contributiva. In mancanza della regola di automaticità delle prestazioni, i redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione sono solo quelli coperti da contribuzione effettivamente versata: in caso di applicazione di un coefficiente di rivalutazione ISTAT inferiore a quello dovuto, la pensione va calcolata sui redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato, anziché secondo quello maggiore dovuto.

Il Fatto

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense aveva liquidato la pensione di vecchiaia di un iscritto applicando la rivalutazione dei redditi a partire dal 1981, secondo l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1981. L’iscritto ha chiesto la riliquidazione della prestazione, sostenendo che la rivalutazione dovesse decorrere dal 1980, con applicazione dell’indice ISTAT dell’anno 1980.

La Corte d’appello di Milano ha accolto la domanda, confermando la pronuncia di primo grado e respingendo la richiesta della Cassa di condanna al pagamento delle differenze contributive. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, resistito dall’iscritto con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui la Cassa contestava la decorrenza della rivalutazione dal 1980, è stato respinto. La Corte ha richiamato un orientamento consolidato (Cass. n. 9698/2010, Cass. n. 16585/2023, Cass. n. 27609/2024) secondo cui l’art. 27, quarto comma, legge n. 576/1980 non è norma di diritto transitorio, ma detta un criterio generale applicabile anche alle pensioni liquidate dopo l’entrata in vigore della legge, come confermato dalle Sezioni Unite n. 7281/2004. La Corte ha distinto la rivalutazione delle pensioni (art. 16) da quella dei redditi (art. 15), chiarendo che solo la prima segue l’indice dell’anno precedente alla prima erogazione.

I motivi secondo e quarto, trattati congiuntamente, sono stati invece accolti. La Corte ha affermato che la rivalutazione del reddito non è componente neutra, ma parte integrante del reddito e incide sull’obbligo contributivo, rilevando il reddito dichiarato ai fini IRPEF rivalutato. Essendo stati versati contributi parametrati a un montante rivalutato al 18,7% anziché al 21,1%, sussiste inadempimento parziale dell’obbligazione contributiva.

La Corte ha escluso che l’errore sulla misura dell’obbligo valga come causa non imputabile ex art. 1218 cod. civ.: tale profilo attiene alla non imputabilità, non all’inadempimento, e il tema della prova liberatoria andrà valutato in sede di rinvio. In tema di responsabilità contrattuale, al creditore basta allegare l’inadempimento, incombendo sul debitore la prova dell’adempimento.

Quanto all’incidenza sulla misura della pensione, la Corte ha richiamato l’art. 2, primo comma, legge n. 576/1980, che commisura la pensione alla “effettiva iscrizione e contribuzione“, e un orientamento consolidato (Cass. n. 5672/2012, Cass. n. 15643/2018, Cass. n. 694/2021) secondo cui l’effettività non significa integralità. Da tale orientamento deriva il principio per cui il reddito da considerare è solo quello su cui si sono effettivamente versati i contributi.

Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile e infondato, non essendo prospettata con specificità la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale e non potendo la contribuzione parziale azzerare l’annualità di anzianità. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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