Retribuzione feriale e voci collegate allo status professionale del lavoratore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 836 del 09.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La retribuzione dovuta al lavoratore nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e dell’art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003, comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento con l’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. L’interpretazione della Corte di Giustizia dell’Unione europea ha efficacia vincolante, diretta e prevalente nell’ordinamento nazionale. La verifica circa l’idoneità della mancata erogazione di un compenso a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie costituisce valutazione in concreto riservata al giudice di merito.

Il Fatto

Alcuni dipendenti di una società di trasporto ferroviario, con la qualifica di capo treno, hanno agito in giudizio per ottenere il computo nella retribuzione feriale di alcune indennità previste dalla contrattazione collettiva e aziendale, segnatamente l’indennità di assenza dalla residenza di cui all’art. 77 CCNL e gli incentivi per attività specifiche di scorta e di riserva.

Il Tribunale, con sentenza non definitiva e definitiva, ha accertato il diritto dei lavoratori e ha condannato la società al pagamento delle differenze retributive quantificate mediante consulenza contabile. La Corte d’appello ha confermato integralmente la decisione. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi, esaminati congiuntamente, investono la nozione di retribuzione feriale. La ricorrente sosteneva che la Corte territoriale avesse erroneamente attribuito efficacia vincolante all’interpretazione della Corte di Giustizia, poiché il d.lgs. n. 66 del 2003 attuerebbe direttive diverse da quella oggetto delle pronunce europee. Ha inoltre dedotto che la contrattazione collettiva avrebbe escluso le voci controverse e che la loro incidenza sarebbe stata irrisoria, con tutti i lavoratori che avevano comunque goduto delle ferie.

La Corte ha richiamato i propri precedenti resi sulla medesima vicenda (Cass. nn. 18160, 19663, 19711, 19716 del 2023) e, quanto al personale navigante, Cass. n. 20216 del 2022. In assenza di ragioni nuove, ha applicato il principio di fedeltà ai precedenti, quale strumento di assicurazione dell’esatta osservanza e dell’uniforme interpretazione della legge.

Quanto alla nozione di retribuzione, il Collegio ha ribadito che essa è influenzata dall’interpretazione della Corte di Giustizia (sentenze Robinson-Steele del 2006, Schultz-Hoff del 2009, Williams del 2018, To.He. del 2018), volta ad assicurare al lavoratore una situazione retributiva sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria. Una diminuzione potrebbe dissuaderlo dall’esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con il diritto dell’Unione. Le sentenze della Corte di Giustizia hanno efficacia erga omnes, come confermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984.

La Corte ha quindi confermato che la retribuzione feriale comprende qualsiasi importo correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425 del 2019; Cass. n. 37589 del 2021). La Corte d’appello aveva correttamente proceduto a una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell’esclusione delle voci, accertando la continuità della loro erogazione e l’incidenza non residuale sul trattamento mensile.

È stata esclusa la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, poiché la questione è stata più volte decisa, anche di recente, e la valutazione del caso concreto è attività riservata al giudice nazionale. Il quarto motivo, sulla decorrenza della prescrizione, è stato rigettato: per i diritti non prescritti all’entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine decorre dalla cessazione del rapporto (Cass. n. 26246 del 2022). Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *