La rinuncia al principio di specialità nel mandato d’arresto europeo (Cass. pen. Sez. 1 n. 556 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che, deducendo la violazione del principio di specialità di cui agli artt. 26 e 32 della legge 22 aprile 2005, n. 69, ometta di confrontarsi direttamente con il contenuto del provvedimento impugnato, il quale abbia accertato che i titoli esecutivi posti alla base dell’ordine di esecuzione per pene concorrenti siano stati ciascuno regolarmente autorizzati dall’Autorità giudiziaria dello Stato di emissione del mandato di arresto europeo. La censura incentrata sulla mancata partecipazione del condannato alle udienze dinanzi all’Autorità estera è estranea all’oggetto del giudizio di esecuzione, così come è manifestamente infondata la doglianza relativa alla inutilizzabilità della documentazione prodotta dal Procuratore generale, ove la stessa risulti già versata in atti.

Il Fatto

Il condannato, consegnato all’Italia dalla Romania in esecuzione di un mandato di arresto europeo, presentava istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere la declaratoria di nullità dell’ordine di esecuzione per pene concorrenti, deducendo la violazione del principio di specialità. La Corte di appello di Brescia rigettava l’istanza, verificando che per ciascuno dei titoli esecutivi oggetto del cumulo la consegna era stata regolarmente autorizzata dall’Autorità rumena. Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, lamentando la mancata valutazione dell’assenza di un valido consenso dello Stato di emissione e l’inefficacia della propria rinuncia al principio di specialità.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando come le doglianze difensive, pur ampiamente articolate, fossero caratterizzate da aspecificità e non si confrontassero in modo diretto con il contenuto del provvedimento impugnato. Il giudice dell’esecuzione aveva accertato, con un provvedimento definito di “rara precisione ed esaustività”, che i titoli esecutivi posti alla base del cumulo erano assistiti da altrettante decisioni di accoglimento delle richieste di consegna da parte dell’Autorità romena. La mancata contestazione di tale specifico accertamento ha reso il ricorso meramente reiterativo di questioni già esaminate.

La Corte ha inoltre qualificato come estranea all’oggetto del giudizio di esecuzione la questione della mancata partecipazione del condannato alle udienze svolte dinanzi all’Autorità dello Stato di emissione, trattandosi di profilo afferente alla procedura di consegna e non all’esecuzione del titolo. Manifestamente infondata è stata ritenuta anche la doglianza sulla pretesa inutilizzabilità della documentazione prodotta dal Procuratore generale, in quanto la Corte territoriale aveva precisato che si trattava di produzione già versata in atti.

Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi elementi per ritenerlo esente da colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in linea con il principio espresso da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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