Espulsione dello straniero e ingerenza nella vita familiare: necessaria motivazione sul bilanciamento (Cass. pen. Sez. 1 n. 12005 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’espulsione dello straniero disposta, come misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell’art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, non può trovare applicazione — neppure dopo l’abrogazione dell’art. 19, comma 1.1, terzo e quarto periodo, d.lgs. n. 286 del 1998 ad opera dell’art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. n. 20 del 2023, convertito dalla legge n. 50 del 2023 — quando si risolva in un’ingerenza nella vita privata e familiare dell’interessato, vietata dall’art. 8 Cedu, come interpretato dalla Corte EDU (Sez. 1, n. 43082 del 07.11.2024). L’abrogazione del comma 1.1 non ha limitato l’osservanza, nel diritto interno, degli obblighi nascenti dall’art. 8 Cedu, atteso che la parte superstite della norma continua a vietare l’espulsione qualora ricorrano gli obblighi di cui all’art. 5, comma 6, del medesimo decreto, ivi compresi quelli di conformazione ai precetti convenzionali. Ne consegue che il giudizio di bilanciamento tra la pericolosità sociale del condannato e il suo livello di integrazione nel Paese di accoglienza deve essere condotto in concreto, con motivazione che dia conto degli elementi specifici posti a fondamento della ritenuta pericolosità e dei legami familiari effettivamente radicati sul territorio.
Il Fatto
Il provvedimento impugnato trae origine dall’opposizione proposta da un condannato avverso l’espulsione disposta dal Tribunale di sorveglianza di Venezia ai sensi dell’art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, in data 1.4.2025. Il condannato, già ammesso alla misura dell’affidamento in prova, aveva visto revocare la misura per essersi reso irreperibile ai controlli domiciliari e per essere rimasto latitante. Il Tribunale di sorveglianza rigettava l’opposizione, ritenendo prevalente la pericolosità sociale del soggetto rispetto ai legami familiari sul territorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha premesso che le vicende relative al permesso di soggiorno del condannato non rivestono rilevanza decisiva, rilevando che, anche a voler ritenere valido il permesso, opera il disposto dell’art. 19, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998, che richiama l’art. 9, comma 4, del medesimo decreto, il quale preclude il rilascio del permesso ai soggetti appartenenti alle categorie ivi indicate.
La Corte ha poi richiamato l’orientamento di legittimità secondo cui l’espulsione dello straniero, in quanto misura di sicurezza, non può applicarsi quando si risolva in un’ingerenza nella vita privata e familiare vietata dall’art. 8 Cedu. Ha precisato che l’abrogazione del comma 1.1 dell’art. 19 non ha limitato l’osservanza degli obblighi convenzionali, poiché la parte superstite della norma continua a richiamare gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza non avesse adeguatamente motivato il giudizio di bilanciamento tra la pericolosità sociale e i legami familiari. Quanto alla pericolosità, l’ordinanza impugnata si era limitata a un generico riferimento alle categorie del d.lgs. n. 159 del 2011, senza indicare in quale di esse rientrasse il condannato e sulla base di quali elementi concreti. Quanto alla situazione familiare, il Tribunale non aveva preso in considerazione la circostanza che i genitori e i fratelli sono cittadini italiani e che in Italia vive la figlia minorenne.
La Corte ha, pertanto, annullato l’ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo esame, non potendosi verificare se l’ingerenza nella vita familiare fosse proporzionata rispetto al reale coefficiente di pericolosità sociale del condannato.
Nota della Redazione
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