Omesso avviso al difensore di fiducia e nullità assoluta nel rito cartolare (Cass. pen. Sez. 5 n. 17745 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 179, comma primo, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza. Tale principio si applica anche al giudizio di appello celebrato con il rito cartolare ex art. 598-bis cod. proc. pen., qualora il difensore abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale: lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina l’assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, configurando una nullità assoluta e insanabile. La comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero alle altre parti non è più prevista nel rito cartolare novellato, sicché da tale atto, privo di effetti giuridici per le parti, non può farsi derivare una sanatoria della nullità per accettazione degli effetti dell’atto.

Il Fatto

La Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Cassino che aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 497-ter cod. pen. Avverso la decisione proponeva ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo, tra i motivi, la violazione del diritto di difesa per l’omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, erroneamente trasmesso dalla cancelleria a un avvocato omonimo, con studio in altra città, e non al difensore dell’imputato. La notifica era avvenuta per via telematica all’indirizzo PEC di un professionista diverso, non essendo stato dato alcun avviso al difensore effettivamente nominato.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbite le ulteriori doglianze. Ha richiamato il consolidato principio, affermato dalle Sezioni Unite n. 24630 del 26/03/2015, secondo cui l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato integra una nullità assoluta, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio o che in udienza sia stato presente un sostituto. Ha precisato che l’introduzione del rito cartolare ex art. 598-bis cod. proc. pen., vigente dal 1° luglio 2024, non ha inciso sulla tenuta di tale principio, come osservato dalla Sez. 3 n. 34161 del 10/09/2025: nel procedimento camerale senza partecipazione delle parti, la richiesta di trattazione orale costituisce esercizio di un diritto potestativo della parte, che determina il ripristino del modello partecipativo. La mancata notifica dell’avviso, impedendo al difensore di formulare tale richiesta, ha determinato l’assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, con conseguente nullità assoluta ai sensi dell’art. 179, comma primo, cod. proc. pen. Il Collegio ha infine disatteso la tesi del Procuratore generale secondo cui la nullità sarebbe stata sanata dalla ricezione delle conclusioni scritte del pubblico ministero, trasmesse al corretto indirizzo PEC: ha evidenziato, richiamando la Sez. 2 n. 15245 del 06/03/2025, che nel rito cartolare novellato la comunicazione delle conclusioni della pubblica accusa non è più obbligatoria e deve considerarsi di mera cortesia, non potendo fondare alcuna conseguenza giuridica a carico dell’imputato. La sentenza impugnata è stata pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Roma per il giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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