Confisca diretta del denaro e sequestro su somme sopravvenute in reati tributari (Cass. pen. Sez. III n. 9791 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell’autore della condotta, va sempre qualificata come diretta e non per equivalente, in ragione della natura fungibile del bene, non essendo ostativa la dedotta origine lecita della specifica somma. Le somme affluite sui conti correnti della società anche dopo la commissione del reato, o persino dopo il sequestro, restano suscettibili di confisca, in via diretta o per equivalente, fino al raggiungimento della misura del profitto. Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali è ammesso per sola violazione di legge, non essendo deducibili questioni non devolute al giudice del riesame, ove non rilevabili d’ufficio.
Il Fatto
Il G.I.P. del Tribunale di Firenze, con decreto dell’11.06.2024, aveva disposto il sequestro preventivo, diretto e per equivalente, di somme di denaro nell’ambito di un procedimento per reati tributari; il sequestro era stato preceduto da un decreto di ispezione, perquisizione e sequestro informatico del P.M. Il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 09.08.2024, respingeva l’appello cautelare degli interessati.
La persona indagata e una terza sequestrataria proponevano quindi ricorso per cassazione per vizio di motivazione, lamentando la riferibilità dei beni sequestrati, l’esclusione della confiscabilità delle somme riconducibili a un’impresa familiare, la confiscabilità delle somme confluite sui conti dopo l’accertamento del reato e l’assenza del periculum in mora in ragione della rateizzazione del debito erariale.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla regola processuale dell’art. 325 cod. proc. pen.: il ricorso avverso le ordinanze in materia di riesame di misure cautelari reali è ammesso per sola violazione di legge, nella quale rientrano gli errores in iudicando e in procedendo e i vizi di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza e completezza.
Su questo piano il ricorso è inammissibile. I ricorrenti, dopo aver riservato i motivi in sede di riesame, avevano concluso chiedendo il dissequestro del solo conto corrente intestato alla ditta; non avevano dimostrato di aver devoluto al Tribunale cautelare doglianze ulteriori rispetto a quelle esaminate. La mancata presentazione dei motivi, pur legittima ai sensi dell’art. 324, comma 4, cod. proc. pen., preclude la proposizione in sede di legittimità delle censure non sollevate in riesame, ove non rilevabili d’ufficio, salvo che si tratti di argomenti nuovi enunciati a sorpresa dal giudice di merito in funzione risolutiva.
Nel merito il ricorso è comunque manifestamente infondato. Quanto alla riferibilità dei beni, il Tribunale aveva illustrato come l’indagato, formalmente dipendente della ditta intestata alla coniuge, ne fosse in realtà amministratore di fatto, desumendolo dal contenuto dell’attività captativa: il denaro affluito sui conti era dunque nella sua disponibilità, senza che la costituzione dell’impresa familiare rendesse apparente la motivazione.
Quanto alle somme sopravvenute, la Corte richiama le Sezioni unite n. 42415 del 27/05/2021: la confisca del denaro profitto del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell’autore, è sempre diretta in ragione della fungibilità del bene, non essendo ostativa l’allegata origine lecita della specifica somma. Ne deriva che, ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, le somme affluite sui conti della società anche dopo il reato o dopo il sequestro sono confiscabili, per l’effettivo accrescimento patrimoniale, e in ogni caso per equivalente, fino alla misura del profitto.
Infine, la doglianza sulla rateizzazione è inammissibile: la disposizione invocata — art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74/2000, come modificato dal d.lgs. n. 87/2024 — esige che il debito sia in corso di estinzione mediante rateizzazione e che il contribuente sia in regola con i pagamenti, presupposti che i ricorrenti non hanno dimostrato, né hanno chiarito se l’accertamento definito per adesione riguardasse il debito per cui il sequestro era stato disposto.
Nota della Redazione
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