Bancarotta: testa di legno e responsabilità per distrazione (Cass. pen. Sez. V n. 40861 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta, l’amministratore investito solo formalmente dell’amministrazione dell’impresa fallita risponde del reato di bancarotta documentale per sottrazione o omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, essendo egli direttamente e personalmente obbligato ex lege a tenerle e conservarle. Non altrettanto vale per l’ipotesi della distrazione: la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non implica necessariamente la consapevolezza dei disegni criminosi dell’amministratore di fatto, né legittima il ricorso alla presunzione di dolosa sottrazione. La responsabilità dell’amministratore di fatto va accertata su base fattuale, valorizzando le concrete funzioni esercitate e non le mere qualifiche formali. La consulenza tecnica di parte costituisce un contributo tecnico, non un mezzo di prova che il giudice debba esaminare autonomamente, né può fondare una generica presunzione di inattendibilità dei testi.
Il Fatto
La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza del 24 febbraio 2025, ha confermato la decisione del Tribunale che aveva affermato la responsabilità penale di due imputati per bancarotta patrimoniale e documentale, in concorso tra loro e nelle rispettive qualità di amministratore di fatto e di diritto di una società cooperativa dichiarata fallita.
Avverso la sentenza di appello gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione con distinti atti. Il primo ha dedotto l’assenza dell’elemento psicologico, rivestendo il ruolo di mera testa di legno, e il diniego delle attenuanti generiche in misura prevalente. Il secondo ha denunciato l’omessa valutazione della consulenza tecnica a discarico e la determinazione del trattamento sanzionatorio, con il diniego dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i ricorsi infondati. Quanto al ricorrente che si assumeva amministratore meramente formale, la Corte ha distinto le due ipotesi di bancarotta fraudolenta. Mentre per la bancarotta documentale è configurabile la responsabilità dell’amministratore di diritto, per il diretto e personale obbligo di tenere e conservare le scritture, per l’ipotesi della distrazione non può applicarsi automaticamente la presunzione di dolosa sottrazione.
La Corte ha richiamato il principio affermato da Sez. V n. 54490 del 26/09/2018, secondo cui la consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non implica necessariamente la consapevolezza dei disegni criminosi dell’amministratore di fatto. Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva dato conto della piena consapevolezza del ricorrente di concorrere alla depauperazione della fallita, valorizzando la titolarità della carica protratta per anni, la nomina in altra società destinataria degli asset e le modalità della condotta distrattiva, realizzata senza alcun corrispettivo.
Quanto al secondo ricorrente, la Corte ha escluso che la consulenza tecnica di parte possa essere considerata un mezzo di prova da valutare autonomamente, richiamando Sez. II n. 15248 del 24/01/2020 e Sez. Un. n. 14426 del 28/01/2019. Il ricorrente attribuiva impropriamente al contributo tecnico una funzione decisiva sull’attendibilità dei testi, senza sostanziare i termini di una fraudolenta collusione in danno del coimputato.
La Corte ha poi ribadito che i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 legge fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non delle qualifiche formali, richiamando Sez. V n. 27264 del 10/07/2020. L’accertamento del ruolo di amministratore di fatto è verifica fattuale e di merito, che la Corte d’appello ha svolto senza profili di irragionevolezza.
Da ultimo, la Corte ha giudicato generico il motivo sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti. Il rigetto dei ricorsi ha comportato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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