Revocatoria del fondo patrimoniale: scientia damni e inammissibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. III n. 14417 del 23.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ordinaria, il presupposto oggettivo di cui all’art. 2901 cod. civ. ricorre non solo quando l’atto dispositivo compromette totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determina una variazione quantitativa o soltanto qualitativa del patrimonio che comporti maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito. La scientia damni si atteggia a mera conoscenza delle conseguenze negative che l’atto è idoneo a produrre in punto di concreto soddisfacimento del diritto di credito, e va accertata con riguardo al momento in cui l’atto è posto in essere. La costituzione del fondo patrimoniale, quale atto a titolo gratuito, non richiede la partecipazione del terzo al consilium fraudis. È inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolva in una richiesta di riesame del merito, precluso in sede di legittimità.

Il Fatto

Una banca conveniva in giudizio due coniugi chiedendo la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., del fondo patrimoniale dagli stessi costituito e nel quale erano confluiti tutti i beni immobili di loro proprietà. Nel corso del giudizio interveniva la curatela fallimentare della società della quale uno dei coniugi era socio illimitatamente responsabile.

Il Tribunale accoglieva la domanda. La Corte d’appello confermava, disattendendo l’eccezione di prescrizione e collocando l’atto costitutivo del fondo in epoca successiva al sorgere del credito. I coniugi proponevano ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti contestavano la sussistenza dei presupposti oggettivo e soggettivo della revocatoria, dolendosi in particolare dell’omessa prova dell’eventus damni e della scientia damni a carico del debitore. La Corte dichiara la censura inammissibile, rilevando che essa non si confronta con la ratio decidendi della sentenza gravata.

Sul presupposto oggettivo, la Corte richiama il proprio consolidato orientamento: l’atto è revocabile quando sia idoneo ad alterare in senso peggiorativo la garanzia patrimoniale posta a presidio del credito, rendendone più incerta o difficoltosa la realizzazione (Cass. n. 4143 del 1996; Cass. n. 15310 del 2007). Non è necessario uno svuotamento totale del patrimonio del debitore, essendo sufficiente una variazione quantitativa o qualitativa che incida sulla garanzia generica (Cass. n. 20232 del 2023; Cass. n. 16221 del 2019; Cass. n. 5105 del 2006).

Quanto alla scientia damni, la norma la pone in capo al debitore che compie l’atto e la configura come semplice previsione del danno ragionevolmente derivabile ai creditori (Cass. n. 17418 del 2007; Cass. n. 4933 del 2005; Cass. n. 5072 del 2009; Cass. n. 12045 del 2010). La Corte territoriale ha correttamente valorizzato la qualifica di socio illimitatamente responsabile della società debitrice principale e la fideiussione prestata a garanzia di un contratto di apertura di credito, da cui discendeva il dovere di informarsi sulle condizioni patrimoniali della debitrice principale.

La Corte ribadisce inoltre che il fondo patrimoniale è atto a titolo gratuito (Cass. n. 29298 del 2017) e che, per tale natura, resta irrilevante lo stato soggettivo del terzo. I ricorrenti, genericamente ribadita l’insussistenza dei presupposti, non hanno spiegato le ragioni del contrasto con le dedotte violazioni di legge, risolvendo la censura in una richiesta di riesame del merito, precluso in sede di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014).

Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente perché connessi, sono inammissibili per difetto di specificità. Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge deve essere dedotto, a pena d’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie, non potendosi demandare alla Corte una ricerca esplorativa officiosa (Cass. Sez. Un. n. 23745 del 2020). Il ricorso è dichiarato inammissibile; le spese di legittimità seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

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