Controlli informatici e licenziamento per abuso degli accessi aziendali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 28365 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento disciplinare, i controlli della datrice di lavoro sulle dotazioni informatiche assegnate al lavoratore sono legittimi, ai sensi dell’art. 4 legge n. 300/1970, quando l’azienda abbia preventivamente diffuso un’adeguata informativa sull’utilizzo degli strumenti e sulla possibilità di verifiche in caso di anomalie. Integrano giusta causa di recesso le reiterate condotte di abuso nell’accesso ai sistemi informativi aziendali, con ricerca, visualizzazione e trasmissione all’esterno di dati sensibili della clientela, in violazione della policy aziendale e dei doveri di fedeltà e diligenza. Il giudizio di proporzionalità tra fatto contestato e sanzione espulsiva è rimesso al giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità se motivato. È inammissibile, perché attinge la ricostruzione del fatto, la censura che, deducendo la violazione di norme di diritto, contesti in realtà l’accertamento storico operato dai giudici del merito.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Campobasso, in un procedimento di reclamo ex legge n. 92 del 2012, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto il ricorso del lavoratore avverso il licenziamento disciplinare intimato dalla società datrice. Il recesso era stato determinato da reiterate condotte di abuso negli accessi al sistema informativo aziendale, con ricerca, visualizzazione e trasmissione all’esterno di dati sensibili della clientela.

Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi, contestando tra l’altro il momento di conclusione del contratto di acquisto del notebook, l’utilizzabilità degli elementi di prova acquisiti sul computer, la sussistenza della giusta causa e la proporzionalità della sanzione. La società ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato i motivi in cui si articola il ricorso, respingendoli tutti. Il primo motivo, che denunciava la violazione dell’art. 1326 cod. civ. in ordine alla proprietà del notebook, è stato dichiarato inammissibile: sotto l’apparente deduzione di un errore di diritto, il ricorrente proponeva in realtà una diversa ricostruzione della vicenda storica. Il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. presuppone una ricostruzione del fatto incontestata, quale operata dai giudici del merito.

Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile. Pur invocando la violazione dell’art. 4 legge n. 300/1970, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 G.D.P.R., il ricorrente contestava un fatto, negando di aver ricevuto l’informativa sui controlli, in contrasto con l’accertamento della Corte territoriale. La diffusione della policy aziendale è stata ritenuta idonea a integrare l’adempimento informativo richiesto dalla norma.

Il terzo e il settimo motivo, che deducevano l’omesso esame di fatti decisivi, sono stati dichiarati inammissibili per essere stati proposti al di fuori dei limiti delineati dalle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014. La Corte ha ribadito che il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione, non già il mancato esame di elementi istruttori o di fatti processuali.

Quanto alla sussistenza della giusta causa, la Corte ha confermato la valutazione della Corte territoriale: la gravità delle condotte, il numero degli accessi abusivi, l’arco temporale e l’invio di dati sensibili a soggetti esterni hanno leso irrimediabilmente il vincolo fiduciario. Il giudizio di proporzionalità tra fatto e sanzione espulsiva implica apprezzamenti devoluti al giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità. Infine, il ricorso è stato respinto nel suo complesso, con condanna del soccombente alle spese e con la statuizione sul contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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