Vitalizio improprio: morte del vitaliziante e inadempimento del vitaliziato (Cass. civ. Sez. II n. 22240 del 01.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel contratto di vitalizio improprio, la breve sospensione dell’assistenza dovuta al vitaliziato, determinata dal decesso del vitaliziante e surrogata dall’intervento di terzi, non integra l’inadempimento di cui all’art. 1455 cod. civ. e non legittima la risoluzione del contratto. L’adempimento del terzo, avente carattere specifico e conforme alla prestazione dovuta, esclude l’inadempimento dell’obbligato ai sensi dell’art. 1180 cod. civ., anche in presenza di un contratto a spiccato carattere intuitu personae, quando la condotta degli obbligati sia anche solo temporanea, di durata minimale e imposta dall’eccezionalità dell’evento. Nel mandato, l’approvazione tacita del rendiconto non può desumersi dal solo silenzio del mandante, ma richiede un comportamento complessivamente incompatibile con la volontà di contestarlo, protrattosi nel tempo, il cui apprezzamento spetta al giudice del merito ed è insindacabile in cassazione.

Il Fatto

Il ricorrente, quale procuratore generale di un anziano vitaliziato, convenne in giudizio il coniuge e i figli della figlia defunta, chiedendo la risoluzione per inadempimento del “contratto di vitalizio” stipulato nel 2002, con restituzione dei beni e dei ratei pensionistici riscossi dalla figlia dal 2002 al gennaio 2006.

Il Tribunale rigettò la domanda e la Corte d’appello respinse l’appello, rilevando che l’interruzione dell’assistenza, durata tre giorni dopo la morte della vitaliziante, era stata surrogata da terzi e non aveva privato il beneficiario di quanto necessario; quanto ai ratei, il rendiconto doveva ritenersi tacitamente approvato. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, che denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Il motivo è inammissibile: in presenza di “doppia conforme”, il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto della decisione di primo grado e quelle della sentenza d’appello, dimostrandone la diversità, secondo il consolidato orientamento richiamato (Sez. 2 n. 5528 del 2014). La doglianza, inoltre, non investe un fatto storico-documentale, ma rivendica un diverso apprezzamento delle emergenze istruttorie.

Il secondo e il terzo motivo, incentrati sulla risoluzione per inadempimento e sull’onere della prova ex art. 2697 cod. civ., sono inammissibili o infondati. La Corte ribadisce che la sospensione dell’assistenza, di durata minimale e giustificata dal decesso della vitaliziante, non privò l’assistito di quanto necessario, sicché non integra il grave inadempimento presupposto della risoluzione.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 1180 cod. civ., il motivo è inammissibile perché non contrasta la ratio decidendi: la prestazione fu sospesa per un periodo brevissimo e surrogata da terzi, evenienza che esclude l’inadempimento dell’obbligato. La tesi dell’infungibilità della prestazione non scalfisce tale rilievo.

I motivi concernenti l’estinzione del rapporto per morte della vitaliziante e il diritto di recesso sono inammissibili perché nuovi: le questioni non risultano sottoposte alla Corte di merito e sono state prospettate solo con il ricorso per cassazione.

Infine, sul rendiconto nel mandato, la Corte richiama Sez. 2 n. 20042 del 2019: l’approvazione tacita richiede un comportamento incompatibile con la volontà di contestare, non ravvisabile nel solo silenzio. La conclusione del giudice di merito, fondata sul comportamento complessivo del mandante protrattosi per anni, è corretta e insindacabile. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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