Procedimento di sorveglianza, avviso e titolo esecutivo sopraggiunto (Cass. pen. Sez. I n. 1741 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di procedimento di sorveglianza, ai fini del rispetto del contraddittorio è sufficiente che l’avviso di fissazione dell’udienza contenga, anche in forma succinta, l’indicazione dell’oggetto del procedimento, senza necessità di illustrare i motivi della fissazione né di indicare il titolo esecutivo di riferimento. Quest’ultimo, anche nelle ipotesi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., è necessariamente quello vigente alla data della decisione, in ragione dell’unitarietà dell’esecuzione penale. In forza del principio della “perpetuatio jurisdictionis”, la competenza del tribunale di sorveglianza, una volta radicatasi con la richiesta di misura alternativa, resta insensibile ai mutamenti della situazione, compreso il sopravvenire di un ulteriore titolo esecutivo.
Il Fatto
Il condannato deve espiare una pena detentiva per furto aggravato, ricettazione e guida senza patente, con precedenti di stessa specie e un’ordinanza applicativa di misura cautelare per furti in abitazioni. Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale e dichiarato inammissibile quella di detenzione domiciliare, in considerazione dell’entità della pena.
Avverso il provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancata notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza e la lesione del diritto di difesa, per essere stata la decisione estesa a un titolo esecutivo notificato solo dopo l’udienza camerale, oltre all’omessa revoca della sospensione contenuta nel provvedimento di cumulo.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato. La Corte rileva che all’udienza il difensore fiduciario non aveva partecipato, mentre il difensore d’ufficio nominato in sostituzione aveva chiesto un differimento, poi non accordato. Su questa base esclude che il solo fatto di aver rapportato la decisione al titolo esecutivo sopraggiunto abbia leso il principio del contraddittorio.
Il Collegio richiama la regola secondo cui l’avviso di fissazione deve contenere, seppure in forma succinta, l’indicazione dell’oggetto del procedimento, senza obbligo di illustrare i motivi della fissazione (Sez. I n. 6401 del 2007, e precedenti conformi) e quindi senza necessità di indicare il titolo esecutivo di riferimento. Il titolo rilevante è quello vigente alla data della decisione, che non può prescinderne nel quadro della necessaria unitarietà dell’esecuzione penale.
La Corte afferma poi il principio della “perpetuatio jurisdictionis”: la competenza del tribunale di sorveglianza, una volta radicatasi con la richiesta di misura alternativa, rimane insensibile ai mutamenti sopravvenuti, compreso un ulteriore titolo esecutivo (Sez. I n. 22257 del 2024).
Quanto alla dedotta lesione del diritto di difesa, il ricorrente non indica profili concreti di pregiudizio, salvo il riferimento alla facoltà di chiedere l’audizione personale, che avrebbe potuto esercitare già in vista della trattazione originariamente fissata. Infine, nessun vizio è ravvisabile nell’omessa revoca della sospensione disposta con il provvedimento di cumulo, poiché oggetto del procedimento è l’ammissione alle misure richieste, non il provvedimento di cumulo del pubblico ministero.
Nota della Redazione
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