Partecipazione stabile all’associazione per delinquere e pericolo di reiterazione (Cass. pen. Sez. 3 n. 1934 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra la condotta di partecipazione ad un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti il costante e continuo ricorso alla copertura fiscale assicurata da società cartiere, organizzate dall’associazione, la cui operatività è finanziata dalle provvigioni versate dagli apparenti acquirenti. Tale condotta determina uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all’utilizzo del meccanismo fraudolento, costituendo un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico delle singole operazioni e si trasforma in adesione al programma criminoso. La prova dell’appartenenza al sodalizio può essere desunta anche dalla partecipazione a un solo reato-fine, purché il ruolo svolto e le modalità dell’azione dimostrino che esso sia stato affidato a quel soggetto in modo non occasionale. La valutazione delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di merito insindacabile in cassazione se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, che indichi le ragioni dell’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione e dell’inidoneità di misure meno gravi.
Il Fatto
Il Tribunale di Bologna aveva rigettato l’appello cautelare proposto nell’interesse del ricorrente, legale rappresentante di una ditta individuale, avverso l’ordinanza che applicava la misura interdittiva del divieto di esercitare attività di impresa e uffici direttivi per dodici mesi, in relazione alla contestazione provvisoria del reato di cui all’art. 416, commi 1, 2 e 5, cod. pen. All’indagato era contestato di aver partecipato continuativamente a un sodalizio criminale quale “stabile utilizzatore” di numerose fatture per operazioni inesistenti, emesse da società cartiere, mediante il pagamento con bonifico dell’importo fatturato e la restituzione in contanti della somma, decurtata della provvigione.
Avverso l’ordinanza del Tribunale, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, l’insussistenza del fumus del reato associativo per il ruolo marginale svolto e, con il secondo motivo, l’insussistenza delle esigenze cautelari per mancanza di pericolo attuale e concreto di reiterazione, essendo le condotte cessate da oltre un anno.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha premesso che, nel giudizio di legittimità in materia di misure cautelari personali, ove venga denunciato vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi, il suo compito è verificare la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Ha quindi ribadito che la prova dell’appartenenza all’associazione può essere desunta anche dalla partecipazione a un solo reato-fine, purché il ruolo svolto dimostri un affidamento non occasionale al soggetto.
Quanto alla astratta configurabilità del reato associativo finalizzato a reati fiscali, la Corte ha richiamato il principio secondo cui il costante e continuo ricorso alla copertura fiscale di società cartiere, finanziate dalle provvigioni, determina uno stabile affidamento del gruppo e un vincolo durevole che supera il rapporto sinallagmatico delle singole operazioni. Ha aggiunto che la diversità degli scopi personali perseguiti dai componenti non ostacola la configurazione del reato, rilevando solo come motivi a delinquere.
Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente evidenziato come il ricorrente, lungi dall’essere un occasionale utilizzatore finale, avesse fornito un sistematico e stabile contributo, svolgendo il ruolo di acquirente-utilizzatore di fatture fittizie, avendo ricevuto e utilizzato, da tre società cartiere e per due anni, ben diciannove fatture, per un imponibile complessivamente superiore a euro 259.000. Il pagamento solo parziale, addotto dalla difesa, è stato valutato come elemento che conferma la natura fittizia delle operazioni, rafforzando il quadro indiziario.
In ordine alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto insindacabile la valutazione del Tribunale, che aveva evidenziato come non risultasse una effettiva interruzione dei rapporti con il sodalizio, proseguito fino all’attualità con la costituzione di nuove strutture criminali. Il Tribunale aveva correttamente escluso che il decorso del tempo o elementi di valenza neutra potessero superare il pericolo di reiterazione, potendo la pericolosità specifica estrinsecarsi anche nell’adesione ad altre strutture criminali.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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