Procedura straordinaria selettiva non sana l’abuso nei contratti dei docenti di religione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 31343 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego e di docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, non costituisce misura idonea a sanare l’illecito conseguente alla reiterazione abusiva di contratti a termine di supplenza conclusi secondo le regole di cui alla legge n. 186 del 2003 la procedura straordinaria e riservata di immissione in ruolo di cui all’art. 1-bis, comma 2, del d.l. n. 126 del 2019, conv. con mod. in legge n. 159 del 2019, attuata con D.M. n. 9 del 2024, in quanto non caratterizzata da automatismo, ma consistente in una verifica selettiva mediante prova orale di natura didattico-metodologica e valutazione dei titoli. Hanno invece portata riparatoria le procedure caratterizzate da forme di blanda selezione, per tali intendendosi quelle che, fermo l’automatismo dell’immissione in ruolo, prevedono mere regole di priorità tra i candidati, in ragione dei tempi, comunque da circoscrivere in un periodo contenuto, necessari per l’attribuzione del posto. In caso di illegittima reiterazione di contratti a termine, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno comunitario è decennale e decorre dall’ultimo dei contratti.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Perugia ha rigettato il gravame del Ministero dell’Istruzione avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto, che aveva accolto la domanda di una docente di religione cattolica presso la scuola pubblica. La lavoratrice aveva chiesto il risarcimento del danno per l’illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato, protrattasi a partire dall’anno scolastico 1997/1998 per circa tredici anni. I giudici di merito avevano riconosciuto una somma pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.
La Corte territoriale aveva escluso che la procedura straordinaria di reclutamento, prevista dall’art. 1-bis del d.l. n. 126 del 2019 e avviata con il D.M. n. 9 del 2024, potesse sanare l’illecito, non garantendo alcuna certezza di stabilizzazione e rivestendo carattere selettivo. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui la docente ha replicato con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’assetto consolidato in materia di reiterazione di contratti a termine dei docenti di religione, richiamando la legge n. 186 del 2003 e la sentenza n. 18698 del 2022. Il superamento dei trentasei mesi di durata, continuativa o discontinua, è fonte di responsabilità della P.A. a titolo di danno eurounitario da precarizzazione, con presunzione di sussistenza del danno nei limiti dei parametri di cui all’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, salva prova di maggiore pregiudizio.
Il tema concerne la possibilità di ravvisare, nelle procedure di reclutamento regolate dall’art. 1-bis del d.l. n. 126 del 2019 e attuate con il D.M. n. 9 del 2024, misure idonee a sanare l’illecito. La Corte ricostruisce l’evoluzione normativa, dalla proroga dei termini alla rielaborazione delle quote, fino alla destinazione del settanta per cento dei posti alla procedura straordinaria.
Secondo la giurisprudenza consolidata, cui si dà continuità, la successiva immissione in ruolo costituisce misura sanzionatoria solo a condizione che avvenga nei ruoli dell’ente che ha commesso l’abuso e si ponga in rapporto di diretta derivazione causale. Non basta che l’assunzione sia stata agevolata dalla successione dei contratti: occorre che offra già “ex ante” una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive. Non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché riservata ai dipendenti già assunti a termine, poiché in caso di concorsi riservati l’abuso opera come mero antecedente remoto e il fatto di averlo subito offre una semplice chance di assunzione, priva di valenza riparatoria.
Nel caso di specie la procedura non ha portato alla stabilizzazione della ricorrente, pur collocata in graduatoria. In via assorbente, la Corte territoriale ha accertato la natura selettiva della procedura, caratterizzata da una prova orale che può avere esito positivo come no, di natura didattico-metodologica, con prova di lingua inglese e valutazione dei titoli. La selettività è in re ipsa e la stessa norma rimetteva al decreto ministeriale le modalità di svolgimento della prova e di valutazione dei titoli. Tale caratteristica esclude che si possa parlare di cancellazione dell’illecito.
Il secondo motivo, sulla prescrizione, è infondato: il termine è decennale e decorre dall’ultimo dei contratti, rilevando il loro numero solo ai fini della liquidazione del danno. Il terzo motivo, sulla quantificazione, è parimenti infondato: non ricorrono i presupposti dell’art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, che riduce alla metà il limite massimo dell’indennità solo in presenza di contratti collettivi che prevedano l’assunzione nell’ambito di specifiche graduatorie. La Corte rigetta integralmente il ricorso e condanna il ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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