Mancata indicazione del TAN e validità del contratto bancario (Cass. civ. Sez. III n. 20874 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contratti bancari, ai fini della prova della pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali, la misura del tasso di interesse non deve necessariamente essere indicata con un indicatore numerico, ma può essere determinata mediante richiamo a criteri prestabiliti e a dati estrinseci, purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca e funzionali alla concreta determinazione del tasso. La mancata indicazione esplicita del TAN non comporta l’invalidità del contratto qualora siano indicati il TAEG/ISC, l’indice di indicizzazione, l’elenco dei costi e l’ammontare degli interessi, ed il TAN risulti facilmente determinabile dal piano di ammortamento allegato al contratto e sottoscritto dalle parti. Ne deriva l’esclusione degli effetti sanzionatori previsti dall’art. 117 TUB.

Il Fatto

La titolare di un’impresa individuale, poi trasformata in s.a.s., nel settore della farmacia, propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1446/2022. Il giudice di secondo grado, riformando la decisione di primo grado, aveva escluso che la mera mancanza dell’indicatore TAN nei contratti di finanziamento stipulati con una società erogatrice del credito potesse comportare gli effetti sanzionatori dell’art. 117 TUB, quando sia indicato il TAEG/ISC e sia allegato un piano di ammortamento sviluppato sul TAN.

La sentenza è stata pronunciata nei confronti della società erogatrice, in liquidazione, e della mandataria e servicer cui i crediti sono stati ceduti pro soluto a seguito di operazione di cartolarizzazione. Le due società resistono con controricorso; entrambe le parti depositano memoria; il P.G. conclude per il rigetto.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1815, comma 1, e 1284, comma 3, cod. civ. e dell’art. 117, commi 4 e 7, lett. a), d.lgs. n. 385/1993, sostenendo che l’onere di trasparenza non può ritenersi assolto con la sola esplicitazione del TAEG, ove pacificamente assente l’indicazione del tasso annuo nominale.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 1346 cod. civ., assumendo che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto determinabile il TAN dai dati contrattuali mediante formula matematica, in contrasto con la giurisprudenza che richiede, per la determinabilità del tasso, criteri univoci e fissi, avendo il contratto determinato la sola componente variabile.

I due motivi, trattati congiuntamente per connessione, sono rigettati. La Corte richiama il proprio orientamento consolidato secondo cui, in fattispecie come quella in esame — nella quale i contratti indicano il TAEG/ISC, un meccanismo di indicizzazione ancorato all’Euribor 3 mesi, l’elenco dei costi, l’ammontare degli interessi complessivi e mensili, ed un piano di ammortamento sviluppato sul TAN — il contratto non è invalido né sotto il profilo del calcolo degli interessi né sotto quello della pretesa indeterminatezza dell’oggetto.

La Corte dà continuità all’indirizzo espresso da Cass., Sez. I, n. 16456 del 13.06.2024, secondo cui la misura del tasso non deve necessariamente essere indicata con un indicatore numerico, potendo essere determinata mediante criteri prestabiliti e dati estrinseci oggettivamente individuabili, non unilateralmente fissati dalla banca, essendo il TAN facilmente determinabile dal piano di ammortamento (Cass., Sez. I, n. 15195 del 30.05.2024; Cass., Sez. I, n. 13556 del 15.05.2024).

La Corte d’appello ha accertato in fatto l’avvenuta indicazione — in parte nel contratto e in parte nel piano di ammortamento allegato, parimenti concordato e sottoscritto — di tutti i dati necessari per elaborare il calcolo del tasso, compreso l’indice di riferimento, trattandosi di tasso variabile. Il ricorso è rigettato; la ricorrente è condannata alle spese di cassazione, con obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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