Responsabilità del consulente tecnico e insindacabilità dell’accertamento di merito (Cass. civ. Sez. III n. 13334 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il consulente tecnico del pubblico ministero e il perito nominato dal giudice penale rispondono civilmente del danno cagionato alla parte solo quando la loro condotta presenti un profilo di negligenza o imperizia e costituisca antecedente causale necessario dell’evento lesivo. Non è sufficiente l’erroneità dell’esito dell’accertamento tecnico, se la decisione del giudice penale si fonda su una pluralità di elementi probatori concorrenti. Il nesso di causalità va escluso quando la condanna risulti sostenuta, oltre che dall’indagine fonica, dalle dichiarazioni della persona offesa, da quelle del collaboratore di giustizia e dagli esiti delle attività di polizia giudiziaria. In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, contestando l’apprezzamento delle risultanze istruttorie, solleciti un nuovo giudizio di fatto, riservato al giudice del merito.

Il Fatto

Il ricorrente venne sottoposto a procedimento penale per estorsione aggravata dalla partecipazione ad associazione di tipo camorristico. Il pubblico ministero affidò a un consulente tecnico l’incarico di accertare, mediante comparazione, se la voce registrata in due telefonate intercettate appartenesse all’indagato. All’esito dell’indagine il consulente ritenne di identificarla con la sua voce. In dibattimento il Tribunale dispose una perizia fonica, affidata a un secondo tecnico, che giunse alla stessa conclusione; il primo grado pronunciò condanna a otto anni e due mesi di reclusione. La Corte d’appello penale rinnovò la perizia con un terzo tecnico, autorizzato a eseguire il saggio fonico negato ai precedenti, e assolse l’imputato per non aver commesso il fatto.

Il condannato citò quindi in giudizio risarcitorio i primi due tecnici, assumendone la negligenza e chiedendo il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all’ingiusta detenzione e alla perdita del posto di lavoro. Il Tribunale accolse parzialmente la domanda; la Corte d’appello, accogliendo i gravami dei tecnici, la rigettò integralmente. Contro questa decisione il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i tre motivi, per connessione, e li dichiara inammissibili, conformemente alla proposta di definizione accelerata. In via preliminare disattende la richiesta di fissazione dell’udienza di discussione: ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis, il ricorso è trattato in pubblica udienza solo quando la questione di diritto è di particolare rilevanza, ipotesi non ricorrente nella specie. La decisione sul punto resta rimessa alla discrezionalità del presidente e a valutazioni di opportunità legate alla funzione nomofilattica.

Il primo motivo — che denuncia la violazione dell’art. 64 cod. proc. civ., in relazione all’art. 2043 cod. civ., per avere la sentenza limitato la responsabilità del consulente alla colpa grave — difetta di decisività per omesso confronto con la ratio della decisione impugnata. La Corte territoriale, pur avendo affermato in generale che l’esatta interpretazione della norma circoscrive la responsabilità alla colpa grave, ha in concreto rigettato la domanda sul diverso presupposto dell’assoluta insussistenza della colpa, anche lieve, e del nesso causale. Le censure non pertinenti rispetto al decisum comportano l’inammissibilità del ricorso per difetto dei requisiti dell’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., come affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità.

Gli altri motivi censurano, con argomentazioni generiche, l’accertamento di merito sull’assenza di colpa dei tecnici e sulla mancanza del nesso di causalità tra la loro condotta e l’evento dannoso. La Corte ribadisce che tanto l’accertamento dei fatti quanto l’apprezzamento delle risultanze istruttorie sono attività riservate al giudice del merito, cui spetta anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, delle prove ritenute più idonee. La Corte d’appello ha motivatamente ritenuto che la condotta dei due tecnici non presentasse alcun profilo di negligenza o imperizia e che, sul piano oggettivo, non avesse concretato un antecedente causale necessario della condanna, fondata su una serie di elementi probatori concorrenti.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di ciascun controricorrente. Il ricorrente è inoltre condannato, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore di ciascun controricorrente e, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., di una somma in favore della cassa delle ammende. Si dà infine atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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