Transito del personale ATO alle SRR e assunzioni senza concorso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 31342 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di transito del personale dalle soppresse ATO Ambiente alle SRR di nuova istituzione, la condizione posta dall’art. 19 della L.R. Sicilia n. 9/2010 — secondo cui l’originario rapporto di lavoro deve essere stato costituito nel rispetto della “normativa di riferimento” e, in particolare, dell’art. 45 della L.R. Sicilia n. 2/2007 — va intesa come riferita alle modalità di reclutamento vigenti al momento della singola assunzione, non come imposizione generalizzata del concorso pubblico per tutti i transiti. Ne consegue che il dipendente legittimamente assunto senza procedura di evidenza pubblica, perché all’epoca non vigeva ancora l’obbligo di concorso, conserva il diritto al transito presso la subentrante SRR, senza che il richiamo all’art. 45 cit. possa operare retroattivamente. L’esegesi opposta discriminerebbe personale parimenti legittimamente assunto e contrasterebbe con la ratio della legge, volta a garantire la continuità del servizio e la stabilità occupazionale. La deroga al principio del concorso, disposta dal legislatore regionale, non integra vulnera costituzionale, ove risponda a specifiche esigenze funzionali dell’amministrazione ed a criteri di ragionevolezza.
Il Fatto
Una società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti — subentrante ad un soppresso ambito territoriale ottimale — conveniva in giudizio un lavoratore e la società d’ambito in liquidazione per ottenere l’annullamento di un verbale di conciliazione sottoscritto nel 2020 innanzi alla commissione provinciale di conciliazione. Con quell’accordo si era stabilita la risoluzione del rapporto tra il lavoratore e la società in liquidazione, il suo passaggio alla subentrante e la definizione delle pretese economico-giuridiche maturate.
A fondamento della domanda la ricorrente deduceva che le assunzioni nel settore non potevano che avvenire mediante procedure ad evidenza pubblica, con conseguente illegittimità dell’accordo. Il Tribunale respingeva il ricorso, ritenendo la società parte attiva della conciliazione e inapplicabili le norme invocate, in quanto entrate in vigore dopo l’assunzione del lavoratore. La Corte d’appello confermava, riformando solo la regolamentazione delle spese. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il quadro normativo statale e regionale che ha interessato gli ambiti territoriali ottimali, dal d.lgs. n. 22/1997 al d.lgs. n. 152/2006, fino alla soppressione delle Autorità d’ambito e all’istituzione delle SRR ad opera della L.R. Sicilia n. 9/2010. In questo contesto assume rilievo centrale l’art. 19 della legge regionale, che disciplina il transito del personale già addetto ai soppressi ATO.
Il punto controverso è se il richiamo alla “normativa di riferimento” e, “in particolare”, all’art. 45 della L.R. n. 2/2007 imponga il concorso pubblico per tutti i transiti, o non piuttosto rinvii alle modalità di assunzione vigenti al tempo in cui ciascun rapporto fu costituito. Il Collegio aderisce alla seconda lettura, richiamando la ricostruzione delle Sezioni Unite n. 4685 del 2015, secondo cui solo con la L.R. n. 15/2004 fu reintrodotto lo strumento concorsuale, ulteriormente esteso dall’art. 45, comma 2, della L.R. n. 2/2007.
Poiché il lavoratore era stato assunto nel marzo 2004, prima di entrambe le discipline che imposero l’evidenza pubblica, la sua assunzione originaria era legittima secondo le regole allora vigenti. La condizione dell’art. 19 risulta pertanto rispettata, non potendo il richiamo all’art. 45 operare come sanzione retroattiva di un rapporto validamente costituito.
La Corte esclude che ciò determini una discriminazione o un privilegio: l’interpretazione opposta sacrificherebbe personale parimenti legittimamente assunto, in contrasto con la ratio della legge, volta a garantire la continuità del servizio e la stabilità occupazionale nel passaggio dagli ATO alle SRR. La subentrante, d’altra parte, è tenuta ad assumere “a regime” mediante pubblico concorso ai sensi dell’art. 7, comma 10.
Quanto al profilo di legittimità costituzionale, il Collegio richiama la giurisprudenza della Consulta (tra cui le sentenze n. 225 del 2010, n. 156 del 2011 e n. 133 del 2023): la regola del concorso non è assoluta e ammette deroghe legislative, purché contenute, funzionali a specifiche necessità dell’amministrazione e ragionevoli. Nel caso di specie la deroga risponde al prioritario interesse pubblico a rendere immediatamente operative le SRR con professionalità già acquisite. Il ricorso è quindi rigettato, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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