Sanzione per inottemperanza all’ordine di demolizione e natura endoprocedimentale del verbale (TAR Campania n. 854 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria prevista per la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione non è viziata dalla omessa preventiva notifica del verbale di accertamento dell’inottemperanza. Tale verbale, avendo natura endoprocedimentale e contenuto meramente ricognitivo del decorso del termine e della mancata spontanea esecuzione, è inidoneo a produrre effetti lesivi nella sfera del privato, che resta incisa solo dal provvedimento conclusivo. La reiterazione della ingiunzione di pagamento non integrata da alcun rapporto di presupposizione con la precedente ordinanza non è affetta da invalidità derivata. Il ricorso avverso la prima ordinanza sanzionatoria, superata da quella successiva di identico contenuto, è improcedibile per difetto di interesse attuale.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune gli ha irrogato una sanzione pecuniaria di euro 20.000,00 per la mancata ottemperanza a un ordine di demolizione, deducendo la mancata indicazione dei criteri di determinazione della misura, l’inapplicabilità ratione temporis della norma sanzionatoria e la omessa notifica del verbale di inottemperanza.

Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva ordinanza ingiunzione n. 8/2018, con cui il medesimo importo è stato nuovamente ingiunto, rilevando che l’ordine di demolizione era stato adottato prima della definizione dell’istanza di accertamento di conformità. Il giudizio è stato sospeso in attesa dell’esito dell’appello relativo alla presupposta ordinanza di demolizione, poi riassunto dopo la reiezione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto qualificato il ricorso introduttivo come improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse: l’ordinanza del 21.03.2016 è stata superata dalla successiva ordinanza del 06.06.2018, di identico contenuto, sicché non residua alcun interesse attuale alla sua rimozione.

Nel passare ai motivi aggiunti, il Tribunale ha ritenuto inammissibile la censura relativa all’ordine di demolizione, in quanto l’atto presupposto è stato confermato dalla sentenza di questo TAR n. 2160/2021 e, in appello, dalla decisione richiamata dal ricorrente stesso in memoria. La contestazione dell’atto presupposto non è dunque più proponibile in questa sede.

Quanto alla dedotta invalidità derivata, il Collegio ha escluso che tra le due ordinanze sanzionatorie sussista un rapporto di presupposizione o consequenzialità: il Comune, nel 2018, si è limitato a reiterare l’ingiunzione di pagamento non eseguita. I vizi dell’una non possono pertanto ridondare sull’altra.

Nel merito, la Corte ha confermato la legittimità dell’operato comunale sotto tre profili. Quanto ai criteri di determinazione della sanzione, il provvedimento richiama la delibera commissariale 9/2015, allegata all’ingiunzione. Quanto all’applicabilità temporale dell’art. 31, comma 4-bis, del T.U. edilizia, l’ordine di demolizione è stato notificato in data 11.11.2014, sicché il termine di 90 giorni assegnato per il ripristino è scaduto il 09.02.2015, in epoca successiva all’entrata in vigore della disposizione, secondo il principio di Cons. Stato ad. plen. n. 13 del 11.10.2023.

Infine, la Corte ha escluso l’omissione di alcun segmento procedimentale, richiamando TAR Palermo Sez. II n. 595 del 18.03.2025: la mancata previa notifica del verbale di accertamento dell’inottemperanza è atto endoprocedimentale, di natura meramente ricognitiva, inidoneo a ledere la sfera giuridica del privato, incisa solo dal provvedimento conclusivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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