Nel processo tributario d’appello i nuovi documenti sono ammessi come prova indiziaria (Cass. civ. Sez. V n. 26543 del 02.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario l’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo cui in grado d’appello è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti, non opera soltanto quando tali documenti integrino una prova costituita ai sensi degli artt. 2699-2720 cod. civ., ma anche quando siano utilizzati quali meri elementi indiziari, i quali, da soli o unitamente ad altri, siano idonei a fondare una presunzione semplice ex art. 2729 cod. civ. Il giudice di seconde cure erra pertanto in diritto ove ritenga che la prova dei fatti costitutivi debba essere fornita esclusivamente nei tempi del processo di primo grado. Il motivo di ricorso che censuri il vizio di omessa motivazione senza confrontarsi con il vigente paradigma dell’omesso esame circa un fatto decisivo è inammissibile.
Il Fatto
Una associazione sportiva dilettantistica impugna l’atto di contestazione con cui l’Agenzia delle entrate, contestando lo svolgimento di attività commerciale in violazione dell’art. 148, commi 3 e 4, del TUIR, irroga sanzioni per maggiori II.DD. e IVA relative agli anni di imposta 2010 e 2011, escludendo l’accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 398/1991.
L’amministrazione valorizza in particolare i proventi del noleggio degli stipetti degli spogliatoi, la vendita di gettoni per l’illuminazione e gli inviti ai non soci. La Commissione tributaria provinciale rigetta il ricorso; la Commissione Tributaria Regionale della Liguria conferma il rigetto. La contribuente ricorre per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, la Corte ribadisce che la qualificazione del negozio mediante attribuzione di un nomen iuris è sindacabile in cassazione per violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 e ss. cod. civ., ma nel giudizio tributario rileva l’essenza economica dell’operazione. Le censure non introducono circostanze decisive e si risolvono in una richiesta di revisione delle valutazioni di merito, estranea al giudizio di legittimità: il motivo è inammissibile.
Sul secondo motivo, la Corte rileva che il motivo denuncia il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. in modo incoerente con il quadro normativo vigente. Dopo la riforma dell’art. 54 del d.l. n. 83/2012, applicabile alle sentenze pubblicate dall’11 settembre 2012, il vizio motivazionale non è più configurabile come omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. Il motivo è inammissibile anche per doppia conforme, non avendo la ricorrente dimostrato la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
Sul terzo motivo la Corte accoglie la censura. La CTR aveva ritenuto che la contribuente dovesse fornire la prova della non eccedenza dei corrispettivi dei gettoni rispetto ai costi di diretta imputazione esclusivamente nei tempi del processo di primo grado, giudicando tardiva la documentazione prodotta in appello.
La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui l’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 è applicabile non solo quando i nuovi documenti costituiscano prova ai sensi degli artt. 2699-2720 cod. civ., ma anche quando siano utilizzati quali elementi indiziari idonei a fondare una presunzione semplice ex art. 2729 cod. civ. La sentenza impugnata non contiene alcun riferimento alla documentazione prodotta in appello né argomentazioni sulla sua indoneltà, e il giudice di seconde cure erra in diritto nel limitare la prova al primo grado. Il motivo è fondato.
Il quarto motivo, di omessa pronuncia sulla domanda subordinata di riduzione delle imposte, è rigettato, essendo rinvenibile una pronuncia implicita di rigetto nella decisione di merito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.