Accisa energia elettrica usi promiscui e centralità della disciplina unionale (Cass. civ. Sez. V n. 14259 del 28.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accisa sull’energia elettrica, l’esenzione prevista dall’art. 52, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 504/1995, che recepisce l’art. 14, par. 1, lett. a), direttiva 2003/96/CE, riguarda esclusivamente l’energia elettrica utilizzata per produrre altra energia elettrica o per mantenerne la capacità produttiva, a esclusione degli usi c.d. promiscui e della produzione di calore. L’esenzione non copre l’elettricità impiegata per fabbricare un prodotto energetico o un prodotto non energetico, come il calore destinato al teleriscaldamento. Resta fermo il diritto del contribuente alle agevolazioni anche in difetto degli adempimenti formali previsti dagli artt. 53 e 55 TUA, ove la quantità di energia impiegata per usi esenti sia provata con altri mezzi istruttori.
Il Fatto
Una società titolare di una centrale termoelettrica in assetto cogenerativo riceveva dall’Agenzia delle dogane un avviso di pagamento per il recupero dell’accisa sull’energia elettrica relativo agli anni 2010-2013 e dell’addizionale provinciale per gli anni 2010-2011, oltre a due provvedimenti sanzionatori.
La società impugnava gli atti dinanzi alla CTP di Brescia, invocando l’esenzione dalla quota di energia destinata a uso promiscuo. La CTP accoglieva il ricorso. La CTR della Lombardia, in parziale accoglimento dell’appello erariale, riconosceva l’imposta come definitivamente assegnata per una parte e confermava l’esenzione sulla quota promiscua, ritenendo onere dell’Amministrazione avviare un nuovo procedimento. L’Agenzia ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende anzitutto le eccezioni di inammissibilità del motivo, rilevando che il ricorso è confezionato secondo chiarezza e sinteticità e che l’Agenzia ha espressamente contestato la ratio decidendi fondata sull’art. 28 della l. n. 388/2000.
Nel merito, la questione centrale concerne l’ambito dell’esenzione invocata dalla società in forza dell’art. 4, comma 3, d.l. n. 332/1989, estesa all’accisa dall’art. 28, comma 3, l. n. 388/2000. La Corte ricostruisce la cornice unionale della direttiva 2003/96/CE, richiamando l’art. 14, par. 1, lett. a) e l’art. 21, par. 3 e 5, nonché il d.lgs. n. 26/2007 di attuazione, che ha riscritto l’art. 52, comma 3, lett. a), TUA esentando l’energia elettrica utilizzata per l’attività di produzione di elettricità e per mantenerne la capacità.
Il Collegio richiama la giurisprudenza della CGUE (RWE Power Aktiengesellschaft, C-571/21; Petrotel Lukoil, C-68/18; Repsol Petróleo, C-44/19), secondo cui le esenzioni obbligatorie vanno interpretate restrittivamente e coprono solo l’utilizzazione che concorre direttamente al processo tecnologico di produzione dell’elettricità, non quella che interviene occasionalmente né la fabbricazione di un prodotto energetico.
Ne deriva che non sussiste la pretesa esenzione generale dall’accisa per l’energia utilizzata all’interno dello stabilimento di produzione termoelettrica: l’esenzione riguarda la produzione di altra energia elettrica, non di calore, considerato prodotto non energetico. Resta confermata la giurisprudenza che negava l’esenzione per il teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione (Cass. n. 19753 del 2014).
Quanto agli obblighi formali, la Corte ribadisce che la mancata ottemperanza alle prescrizioni degli artt. 53 e 55 TUA non preclude il diritto alle agevolazioni, purché le quantità di energia per usi esenti siano provate con altri mezzi istruttori (Cass. n. 12589 del 2004; Cass. n. 24517 del 2023; Cass. n. 5165 del 2025), in linea con la giurisprudenza unionale sul carattere solo formale della domanda di classificazione.
Il motivo è quindi accolto nei termini di motivazione, con cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte dà inoltre atto che, sulla scorta della sentenza n. 43 del 15 aprile 2025 della Corte costituzionale, la pretesa relativa all’addizionale provinciale per gli anni 2010-2011 non trova più fondamento.
Nota della Redazione
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