Processo tributario, chiamata del concessionario e potere discrezionale del giudice (Cass. civ. Sez. V n. 26586 del 10.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario il dovere del concessionario del servizio di riscossione, ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, di chiamare in causa l’ente impositore nelle controversie che non riguardano solo la regolarità o la validità degli atti esecutivi ha natura sostanziale di litis denuntiatio, sicché la chiamata può avvenire con qualunque modalità idonea a portare a conoscenza dell’ente l’esistenza della lite. La fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, chiesta tempestivamente dal convenuto fuori dalle ipotesi di litisconsorzio necessario, è rimessa alla discrezionalità del giudice, che può negarla per esigenze di economia processuale e di ragionevole durata. Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi del proprio convincimento o li esponga senza adeguata disamina logica e giuridica, rendendo impossibile il controllo: la decisione che si fondi sullo stato degli atti supera il minimo costituzionale.

Il Fatto

La contribuente era attinta da fermo amministrativo di autoveicolo per il mancato pagamento di una cartella risalente, relativa a Irpef dovuta per gli anni di imposta 1985 e 1986. Proponeva ricorso davanti al giudice di prossimità evocando il solo ente impositore. Il giudice accoglieva le sue ragioni in tema di prescrizione del credito, per mancata prova della notifica della cartella presupposta, con funzione di atto interruttivo.

Restava inevasa la richiesta dell’Agenzia delle entrate di chiamare in giudizio anche l’incaricato per la riscossione, cui è riferibile la cartella esattoriale e che avrebbe potuto provare la notifica con efficacia interruttiva. Il collegio d’appello confermava la decisione di primo grado. L’Agenzia ricorre per cassazione con unico motivo; la contribuente resta intimata.

La Motivazione della Corte

Il motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 6, primo comma, CEDU, degli artt. 14, terzo comma, e 36 del d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., lamentando una motivazione meramente apparente. La Corte lo ritiene infondato.

Il collegio richiama il principio consolidato secondo cui il vizio di omessa o apparente motivazione sussiste quando il giudice di merito non indichi gli elementi da cui ha tratto il convincimento, oppure li indichi senza approfondita disamina logica e giuridica, rendendo impossibile ogni controllo (in termini, Cass. VI-5 n. 9105/2017 e, sul minimo costituzionale, Cass. Sez. Un. n. 8053/2014, seguita da Cass. VI-5 n. 5209/2018). È parimenti inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di legge o di motivazione, miri a una rivalutazione dei fatti storici (Cass. Sez. Un. n. 34476/2019).

Nel caso in esame, la sentenza impugnata non ha ritenuto di evocare in giudizio l’agente per la riscossione, decidendo in base allo stato degli atti e accertando la prescrizione del credito per mancata prova dell’interruzione. Tale assunto, prescindendo dalla sua correttezza, supera il minimo costituzionale sotto il quale soltanto si esplica il potere cognitivo della Corte di legittimità.

La Corte aggiunge che la decisione è corretta anche in diritto. Il dovere del concessionario di chiamare in causa l’ente impositore ex art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 ha natura sostanziale di litis denuntiatio, finalizzata a mettere il terzo in condizione di intervenire (Cass. V n. 9250/2019). Ne deriva che l’ente impositore poteva informare l’agente della riscossione per un intervento autonomo, senza attendere la valutazione del giudice. La fissazione di una nuova udienza, fuori dai casi di litisconsorzio necessario, resta discrezionale (Cass. VI-5 n. 1112/2015).

Il ricorso è quindi rigettato, senza pronuncia sulle spese per assenza di attività difensiva della parte contribuente. La Corte esclude la sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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