Amministratore di fatto e traslazione del reddito della società cartiera (Cass. civ. Sez. V n. 23149 del 12.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando una società di capitali è utilizzata, in difetto degli elementi essenziali dell’attività economica, quale società cartiera o schermo di attività illecite, il gestore uti dominus dell’ente è l’effettivo possessore del reddito d’impresa. Ai sensi dell’art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, si determina la traslazione del reddito e delle relative imposte in capo all’interponente, con estraneità della fattispecie al perimetro dell’art. 7 d.l. n. 269/2003. Incombe all’Amministrazione finanziaria provare, anche in via indiziaria, il totale asservimento della società interposta; spetta al contribuente la prova contraria. Le dichiarazioni di terzi raccolte dai verificatori e recepite nel p.v.c. hanno valore indiziario e concorrono, unitamente ad altri elementi, alla formazione del convincimento del giudice.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate emette avviso di accertamento nei confronti di una società per Ires, Irap e Iva, con metodo induttivo, per omessa presentazione della dichiarazione e per il ruolo di società cartiera assunto in un sistema di frode carosello nel settore dei prodotti elettronici.

L’atto, notificato anche al ricorrente quale amministratore di fatto e coobbligato, impugna le pretese della società. La Commissione tributaria provinciale rigetta il ricorso e la Commissione tributaria regionale conferma la decisione. Il contribuente ricorre per cassazione con dodici motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo della motivazione per relationem dell’avviso. Richiamando l’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e l’art. 56 d.P.R. n. 633/1972, rammenta che l’atto esige soltanto l’indicazione di fatti astrattamente giustificativi, essendo sufficiente che il contribuente sia posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali. Il richiamo al p.v.c. regolarmente notificato soddisfa tale onere probatorio formale, distinto dall’accertamento dei fatti costitutivi.

Sul versante sostanziale, la Corte precisa che la qualifica di amministratore di fatto può essere desunta da un quadro indiziario complessivamente valutato, secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729 cod. civ.. È ammesso il concorso di più presunzioni, non ravvisandosi alcun divieto di presunzioni di secondo grado. Le dichiarazioni di terzi acquisite nel p.v.c. assumono valore indiziario e concorrono, con le risultanze istruttorie e le indagini finanziarie, a fondare il convincimento del giudice.

Il passaggio centrale riguarda la traslazione del reddito. La Corte, muovendo dai precedenti sull’art. 7 d.l. n. 269/2003, chiarisce che quando il gestore ha agito nel proprio esclusivo interesse utilizzando l’ente quale schermo, viene meno la ratio della norma sanzionatoria e si ripristina la regola generale per cui la sanzione colpisce l’autore dell’illecito. Il meccanismo che riallinea l’attività sull’effettivo percettore è quello dell’art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, che si estende anche al reddito d’impresa e all’ipotesi in cui l’interposto sia una società di capitali.

La Corte ribadisce che l’interposizione instaura un mandato senza rappresentanza, con conseguente assoggettamento a Iva del rapporto tra gestore e società interposta, e che l’irrogazione delle sanzioni trova diretto riferimento nella condotta dell’interponente, sanzionato in proprio in relazione al reddito traslato. Nella specie, accertata la natura di società cartiera dell’ente, opera la presunzione che l’amministratore di fatto abbia incamerato i proventi dell’evasione, spettandogli la prova contraria, non fornita.

Quanto agli altri motivi, la Corte dichiara inammissibile la censura sull’assunta violazione del ne bis in idem, perché questione nuova non dedotta nel merito. Affronta infine la richiesta di applicazione retroattiva del regime sanzionatorio più favorevole introdotto dal d.lgs. n. 87/2024: la deroga alla lex mitior, disposta dall’art. 5 del decreto, è compatibile con i principi costituzionali e unionali, in ragione del complessivo riassetto del sistema sanzionatorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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