IMU su rendita catastale rettificata d’ufficio: senza notifica dell’atto di classamento gli avvisi sono illegittimi (Cass. civ. n. 28447/2025)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 28447/2025 (c.c. 17 ottobre 2025, dep. 27 ottobre 2025; R.G.N. 18362/2022) — Presidente Angelo Matteo Socci, Relatore Martina Flamini

Il principio di diritto

Ai sensi dell’art. 74, comma 1, della l. n. 342/2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo dalla loro notificazione: è giuridicamente impossibile utilizzare una rendita prima della notifica per individuare la base imponibile, ferma l’utilizzabilità della rendita, una volta notificata, anche per le annualità «sospese», stante la natura dichiarativa dell’atto (Cass. Sez. Un. n. 3160/2011 e n. 3666/2011). Quando il contribuente si è avvalso della procedura DOCFA, la notifica della rendita è necessaria se l’ufficio modifica la proposta del contribuente, mentre è superflua se la ratifica; la notifica degli avvisi di accertamento non è equipollente alla notifica dell’atto di classamento.

Il fatto

Una società impugnava dinanzi alla CTP di Napoli quattro avvisi di accertamento IMU del 27 maggio 2019, notificati il 14 giugno 2019, non preceduti dalla notifica dell’atto di rettifica della rendita catastale prevista dall’art. 74 della l. n. 342/2000. La CTP (sent. n. 6116/20) rigettava il ricorso; la CTR della Campania (sent. n. 148/2022) accoglieva l’appello della contribuente, rilevando che non era stata fornita alcuna prova della notifica del nuovo classamento, né prima né dopo la notifica degli atti impugnati. La società che aveva emesso gli avvisi ricorreva per cassazione con un unico motivo; la contribuente restava intimata.

La motivazione

L’unico motivo — violazione dell’art. 74, comma 1, l. n. 342/2000, per avere la CTR ritenuto necessaria la preventiva notifica dell’atto di rettifica delle rendite — è infondato. La norma prevede che, dal 1° gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione ai soggetti intestatari della partita, dalla quale decorre il termine per il ricorso ex art. 21 d.lgs. n. 546/1992. Le Sezioni Unite del 2011 e la copiosa giurisprudenza successiva (tra le altre, Cass. n. 14402/2017, n. 11472/2018, n. 10126/2019, n. 20126/2020, n. 1571/2021, n. 8282/2022, n. 35579/2022, n. 6360/2023) ne hanno tratto l’impossibilità giuridica di utilizzare la rendita non notificata ai fini impositivi.

Il principio vale anche per le modifiche di rendita a seguito di variazione richiesta con procedura DOCFA (Cass. n. 30870/2021, n. 17002/2021, n. 10126/2019): la notifica della rendita utilizzata per l’imposizione è necessaria quando l’ufficio apporta modificazioni rispetto alla proposta del contribuente, superflua quando la ratifica (Cass. n. 16364/2021, n. 7801/2019); conferma si trae dall’art. 1, comma 10, del d.m. 19 aprile 1994, per cui l’ufficio notifica le risultanze della dichiarazione DOCFA «nei soli casi in cui abbia apportato variazioni a quelle denunciate o proposte dalla parte» (Cass. n. 6841/2023). Nella specie era incontestato che la rendita fosse difforme da quella proposta con la DOCFA e che l’atto di classamento rettificativo non fosse mai stato notificato alla società contribuente; né può reputarsi equipollente la notificazione dei quattro avvisi di accertamento.

Implicazioni pratiche

Per i contribuenti che hanno accatastato con DOCFA, la verifica difensiva davanti a un avviso IMU (o TARI/TASI) fondato su una rendita diversa da quella proposta è immediata: esiste un atto di classamento notificato? Se no, la rendita rettificata è inutilizzabile e l’avviso cade, senza che l’ente possa sostenere che l’avviso stesso «vale» come notifica del classamento. Specularmente, per Comuni e soggetti della riscossione, la sequenza corretta è: notifica della rettifica catastale, poi accertamento. Il tutto convive con la natura dichiarativa della rendita: una volta notificata, essa è spendibile anche per le annualità pregresse ancora accertabili.

Esito: ricorso rigettato; nulla sulle spese, essendo la contribuente rimasta intimata; attestati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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