Notifica a mezzo posta: la fotocopia dell’avviso di ricevimento disconosciuta ritualmente non ha efficacia di atto pubblico; niente querela di falso se manca l’originale (Cass. 12443/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 12443/2026 (deposito 4 maggio 2026) – Disconoscimento della fotocopia dell’avviso di ricevimento e querela di falso.

Il principio di diritto

La fotocopia dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato, ove disconosciuta ritualmente e tempestivamente ex artt. 214 e 215 c.p.c., non ha l’efficacia dell’atto pubblico ex art. 2700 c.c., per cui la mancata produzione in giudizio del documento in originale esonera la parte interessata dall’onere di proporre querela di falso avverso la fotocopia disconosciuta.

Il fatto

Una contribuente impugnava un’intimazione di pagamento relativa a diverse cartelle (Irpef, Irap e Iva), contestando la notifica delle cartelle presupposte. La Commissione tributaria regionale del Veneto confermava la pretesa, ritenendo che, avendo l’avviso di ricevimento natura di atto pubblico ex art. 2700 c.c., la contribuente avrebbe dovuto proporre querela di falso – pur essendo l’avviso prodotto solo in copia fotostatica – e che il mero disconoscimento della firma non imponesse alcuna verificazione all’Agenzia della riscossione. La contribuente ricorreva per cassazione con quattro motivi.

La motivazione

Il primo motivo e’ fondato. L’art. 2719 c.c. attribuisce alle copie fotografiche o fotostatiche l’efficacia delle autentiche solo se la conformità all’originale non e’ disconosciuta, e si applica anche alle copie di atti pubblici, tanto al disconoscimento della conformità quanto a quello dell’autenticità della sottoscrizione, con la disciplina degli artt. 214 e 215 c.p.c. Quando l’avviso di ricevimento e’ prodotto solo in copia e questa e’ disconosciuta in modo rituale e tempestivo, la copia non acquista efficacia di atto pubblico: non e’ quindi necessaria la querela di falso, e l’onere di produrre l’originale grava sulla parte che ha depositato la copia (l’Agenzia della riscossione). La CTR aveva mal interpretato un precedente riferito, invece, all’ipotesi di copia non disconosciuta. A fronte del disconoscimento, il giudice avrebbe dovuto verificarne ritualità e tempestività e procedere di conseguenza.

Esito: la Corte accoglie il primo motivo nei termini di motivazione, assorbiti i restanti; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.

Implicazioni pratiche

Nel contenzioso su cartelle e intimazioni, la difesa del contribuente può contestare la notifica senza dover ricorrere alla querela di falso quando l’Ufficio o l’agente produce l’avviso di ricevimento solo in fotocopia: e’ sufficiente un disconoscimento specifico, rituale e tempestivo della sottoscrizione o della conformità. A quel punto e’ l’ente che, per far valere il documento, deve depositarne l’originale. Attenzione alla tempestività – da valutarsi al momento del ricorso introduttivo – e alla specificità del disconoscimento, che non può essere generico.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *