Nel processo tributario le ragioni dell’atto impositivo sono acquisite al giudizio (Cass. civ. Sez. V n. 8269 del 29.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di processo tributario, la regola dell’art. 56 d.lgs. n. 546/1992 — secondo cui le questioni e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado e non specificamente riproposte in appello si intendono rinunciate — va coordinata con la natura impugnatoria del processo, che è tale quanto alla sua introduzione. Ne consegue che le ragioni poste a base dell’atto impositivo impugnato si intendono acquisite al giudizio, senza che l’amministrazione finanziaria, che non sia impugnante, abbia l’onere di riproporle. Tali ragioni possono ritenersi sottratte al dibattito processuale soltanto a seguito di una precisa volontà in tal senso dell’amministrazione stessa. La diversità di regime rispetto al contribuente, tenuto alla specifica riproposizione delle questioni assorbite, non viola il principio della parità delle parti, perché trova ragione nella struttura impugnatoria del processo tributario. La preclusione all’impugnabilità degli atti di cui all’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 è, inoltre, rilevabile d’ufficio.
Il Fatto
Una società contribuente impugnava l’ingiunzione fiscale con cui la concessionaria del servizio di accertamento e riscossione di un Comune pretendeva il pagamento di una somma a titolo di IMU per l’anno di imposta 2017. La pretesa trovava origine in un avviso di accertamento notificato e non impugnato, con conseguente definitività.
La concessionaria aveva eccepito la definitività della pretesa già in primo grado; la Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso originario sulla base di una precedente pronuncia relativa ad annualità anteriori, senza esaminare quell’eccezione. In appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria dichiarava inammissibile il ricorso originario, rilevando che l’ingiunzione poteva essere impugnata solo per vizi propri. La società ricorreva per cassazione, dolendosi della mancata riproposizione in appello dell’eccezione da parte della concessionaria e del rilievo d’ufficio della preclusione.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge il ricorso, dopo aver archiviato le eccezioni preliminari di inammissibilità. Il primo motivo, pur correttamente prospettato come violazione di norma processuale ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., è infondato e, anzi, inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., perché la sentenza impugnata ha deciso la questione in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e il ricorso non offre elementi per mutare l’orientamento.
Il principio è consolidato. Con la sentenza n. 16049/2005 la Corte aveva chiarito che è l’atto impugnato a contenere l’enunciazione della pretesa tributaria e dei suoi presupposti e a fissare i limiti dell’oggetto del giudizio. Le ragioni a fondamento dell’atto impositivo si intendono perciò acquisite al processo, e l’amministrazione che non impugni non deve riproporle. Il principio è stato ribadito dalle successive pronunce n. 3330/2008 e n. 12181/2009, secondo cui la diversità di regime tra amministrazione e contribuente — questi sì tenuto alla specifica riproposizione delle questioni assorbite — non lede la parità delle parti, in coerenza con la natura impugnatoria del processo.
Non pertinenti sono i precedenti invocati dalla ricorrente. Le pronunce n. 2761/2018 e n. 9343/2020 hanno applicato l’art. 56 in fattispecie in cui l’appellato era il contribuente, rispetto al quale i principi richiamati non operano.
Nel caso concreto, l’ingiunzione aveva fondato la pretesa sull’incontrovertibilità del credito, accertato con avviso notificato e non impugnato. Il tema decisorio includeva dunque l’aspetto fattuale della previa notifica e della mancata impugnazione dell’avviso, quale parte integrante delle ragioni della pretesa e dell’oggetto del contendere. La richiesta di conferma dell’atto impugnato formulata dalla concessionaria in appello era più che sufficiente a veicolare la valutazione del giudice regionale su quel tema.
Quanto al secondo motivo, la mancata impugnazione dell’atto presupposto aveva costituito la ragione dell’ingiunzione, era stata dedotta con specifica eccezione in primo grado — assorbita dal giudice provinciale — ed era stata implicitamente ribadita in appello. L’inciso finale della sentenza circa la rilevabilità d’ufficio dell’inammissibilità integra, pertanto, una motivazione aggiuntiva, non necessaria ai fini di una decisione già compiutamente giustificata. Ne segue la condanna della ricorrente alle spese di lite e al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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