Esenzione IMU beni-merce subordinata alla dichiarazione a pena di decadenza (Cass. civ. Sez. V n. 8271 del 29.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’esenzione prevista per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita è subordinata, ai sensi dell’art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102/2013, alla presentazione di apposita dichiarazione a pena di decadenza, con la conseguenza che l’omissione comporta la non spettanza del beneficio e non è emendabile dopo l’atto impositivo. L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è adempiuto mediante l’enunciazione del criterio su cui la pretesa si fonda, con le specificazioni necessarie alla difesa; la mancata indicazione degli estremi dei versamenti attiene all’esattezza del quantum debeatur, non alla motivazione. Le delibere comunali, soggette a pubblicità legale, non devono essere allegate all’avviso. La sanzione irrogata con atto contestuale all’accertamento è motivata per relationem alla pretesa fiscale definita nei suoi elementi essenziali.
Il Fatto
Una società proprietaria di immobili siti in un Comune aveva ricevuto un avviso di accertamento con cui l’ente locale liquidava l’IMU per l’anno d’imposta 2015, contestando il parziale versamento del tributo e, per due immobili, l’infedele dichiarazione. La pretesa si fondava sulla rettifica della dichiarazione presentata dalla società per i beni-merce, ritenuti privi dei requisiti dell’esenzione perché locati in alcuni periodi dell’anno.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso della contribuente e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado confermava la decisione, escludendo sia i vizi di motivazione dell’atto, sia la spettanza dell’esenzione, sia l’illegittimità delle sanzioni. La società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto tutte le censure. Sul primo motivo, relativo alla violazione degli artt. 42 d.P.R. n. 600/1973 e 7 della legge n. 212/2000, la Corte ha ribadito che l’obbligo motivazionale è soddisfatto quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestarne l’an e il quantum. La mancata indicazione degli estremi dei versamenti attiene all’esattezza del dovuto, non alla motivazione, mentre gli elementi catastali e matematici contenuti nel prospetto integrano i presupposti del calcolo.
Quanto alle delibere comunali, la Corte ha confermato che esse non rientrano tra i documenti da allegare all’avviso, poiché l’obbligo riguarda gli atti richiamati non conosciuti o conoscibili, non gli atti generali soggetti a pubblicità legale, che si presumono noti. Il Collegio ha inoltre distinto la motivazione, requisito formale di validità dell’atto, dalla dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa, affidati all’istruzione probatoria.
Sul secondo motivo, la Corte ha escluso l’apparente motivazione della sentenza impugnata: la motivazione sussiste ed è articolata su tutti i profili considerati. Il giudice del merito non è tenuto a discutere ogni singolo argomento difensivo, essendo sufficiente che esponga gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, restando implicitamente disattesi gli argomenti non esaminati.
Sul terzo motivo, la Corte ha chiarito che condizione necessaria per l’ottenimento del beneficio è l’obbligo dichiarativo, onere formale espressamente previsto a pena di decadenza. L’effetto decadenziale esclude ogni ipotesi di emendabilità della dichiarazione, soprattutto dopo l’atto impositivo: la contribuente aveva pacificamente omesso di dichiarare la natura di beni-merce, rendendo compiuta la fattispecie decadenziale. La locazione, anche temporanea, degli immobili faceva inoltre perdere il beneficio.
Sull’ultimo motivo, la Corte ha ricordato che la sanzione irrogata con atto contestuale all’accertamento è motivata per relationem alla pretesa fiscale definita nei suoi elementi essenziali. La misura fissa per il parziale versamento e quella minima per l’infedele dichiarazione non rendevano esigibile alcuna motivazione sulla loro entità. Quanto all’elemento soggettivo, è sufficiente una condotta cosciente e volontaria, con presunzione di colpa a carico dell’autore della violazione, gravato dell’onere di provare la diligenza: profilo non allegato né provato.
Nota della Redazione
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