Procura alle liti e compenso per la fase di decisione nell’opposizione a (Cass. civ. Sez. II n. 3373 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di procura alle liti per l’opposizione a decreto ingiuntivo, la discordanza tra il soggetto indicato nell’intestazione dell’atto come rappresentante legale della società e il soggetto che ha sottoscritto la procura configura un mero errore materiale, che non incide sulla validità dell’atto, quando si accerti che la procura è stata rilasciata da chi riveste effettivamente la qualità di legale rappresentante. La procura rilasciata su supporto analogico e notificata a mezzo PEC è validamente attestata quando la conformità all’originale è certificata dal difensore nella relata di notifica, con indicazione del file informatico del mandato. Il requisito della congiunzione materiale tra procura su foglio separato e atto cui accede non richiede una cucitura meccanica, essendo sufficiente un contesto di elementi che assicurino ragionevole certezza sulla provenienza e sulla riferibilità della procura al giudizio. Quanto al compenso professionale, quando la convenzione prevede la fase di decisione per l’attività di precisazione delle conclusioni, il relativo diritto sorge anche se a tale udienza non sia seguita la deliberazione della sentenza, purché l’attività sia stata effettivamente svolta.

Il Fatto

Nel 2016 la banca propose opposizione davanti al Tribunale avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal difensore per il compenso maturato in numerosi giudizi. Il Tribunale, previo cambiamento di rito ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011, accolse parzialmente l’opposizione e liquidò una somma inferiore, respingendo l’eccezione di difetto di procura e dichiarando inammissibili le domande riconvenzionali del difensore.

Il difensore ricorse per cassazione con tre motivi, deducendo la nullità del procedimento per l’inesistenza della procura, l’illegittima declaratoria di inammissibilità delle riconvenzionali e la violazione degli artt. 1362 e 1372 cod. civ. per il mancato riconoscimento delle competenze della fase decisoria.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il primo motivo. La delibera del Consiglio di amministrazione, anteriore al rilascio del mandato, aveva conferito ai delegati il potere di rappresentare la società e di nominare difensori. La pronuncia richiamata dal ricorrente aveva fondato l’inammissibilità sulla mancata produzione di quella stessa delibera, sicché non è significativa nel caso esaminato.

Sulla discordanza tra il nominativo indicato in intestazione e il sottoscrittore della procura, la Corte richiama Sezioni Unite n. 12445 del 2022: si tratta di un errore materiale che non incide sulla validità dell’atto, quando la procura provenga dal legale rappresentante. Quanto alla notifica a mezzo PEC, la relata conteneva la certificazione di autenticità con indicazione del file del mandato, in conformità agli artt. 16 decies e 16 undecies d.l. n. 179/2012 e all’art. 19-ter delle specifiche tecniche del PCT.

Il requisito di congiunzione materiale ex art. 83, terzo comma, cod. proc. civ. non esige una cucitura meccanica, bastando elementi che assicurino ragionevole certezza sulla riferibilità della procura, secondo Cass. Sez. I n. 2813 del 2018.

Il secondo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. Il Tribunale ha correttamente applicato il principio per cui l’opposto può proporre domanda nuova connessa per incompatibilità a quella originaria (Cass. Sez. III n. 32933 del 2023). Il motivo difetta però di autosufficienza, perché il ricorrente non ha riportato gli atti necessari a illustrare l’ammissibilità di ciascuna pretesa.

Il terzo motivo è fondato nei limiti precisati. La convenzione e la tabella consentono di ritenere che il compenso per la fase di decisione spetti anche per la sola precisazione delle conclusioni, non rilevando la successiva deliberazione della sentenza. Nei giudizi in cui l’udienza si risolse in un mero rinvio nessun compenso è dovuto; nel solo giudizio in cui l’attività fu svolta e non remunerata l’ordinanza va cassata, con rinvio per l’accertamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *