Subentro del destinatario e pagamento del corrispettivo: deroga non desumibile da accordi tra vettore e mittente (Cass. civ. Sez. 3 n. 21236 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contratto di trasporto di cose a favore del destinatario, diverso dal mittente, è un contratto a favore di terzo. I diritti e gli obblighi nascenti dal contratto non sorgono automaticamente per il destinatario, ma solo dal momento in cui egli manifesti la volontà di profittarne, mediante la richiesta di riconsegna della merce o atti equivalenti. Da tale momento il destinatario subentra nella posizione contrattuale del mittente, assumendo anche l’obbligazione di pagamento del corrispettivo ai sensi dell’art. 1689, secondo comma, c.c., con effetto liberatorio del mittente stesso ai sensi dell’art. 1692 c.c. La relativa disciplina ha natura dispositiva e la deroga può risultare solo da pattuizioni espresse o da comportamenti concludenti univoci che coinvolgano la volontà del destinatario, non potendosi desumere esclusivamente da accordi, modalità di fatturazione o prassi esecutive intercorse tra vettore e mittente.
Il Fatto
Il vettore convenne in giudizio la società destinataria delle merci per ottenere il pagamento dei corrispettivi dei trasporti eseguiti. La convenuta eccepì il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che i trasporti erano regolati dal contratto con la società committente, unica obbligata al pagamento. Il tribunale accolse l’eccezione e la corte d’appello confermò la decisione, escludendo che dal subentro del destinatario derivasse l’assunzione dell’obbligazione di pagamento, sulla base di pattuizioni e prassi intercorse esclusivamente tra il vettore e la committente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ravvisando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1689 e 1692 c.c. Con la richiesta di riconsegna, il destinatario manifesta la volontà di profittare del contratto a suo favore ex art. 1411 c.c., succedendo nei diritti e negli obblighi correlati, incluso il pagamento del corrispettivo, e determinando la liberazione del mittente.
La Corte ha precisato che tale meccanismo non è inderogabile, potendo le parti prevedere un diverso assetto. La deroga, però, richiede una pattuizione espressa — quale la clausola di porto franco — o comportamenti concludenti univoci, che devono coinvolgere la volontà del destinatario, essendo estraneo agli accordi tra vettore e committente.
Nel caso di specie, la corte territoriale ha fondato la decisione esclusivamente sul sistema di fatturazione e sui rapporti interni tra vettore e committente, senza accertare l’esistenza di una deroga negoziale idonea a escludere l’effetto del subentro. Tale presupposto è stato ritenuto giuridicamente erroneo.
Il terzo motivo è stato assorbito, riguardando un eventuale accordo di rinuncia all’azione verso la destinataria che, se sussistente, avrebbe solo rafforzato la posizione creditoria del vettore, generando la permanenza del debito in capo al mittente senza investire la posizione della destinataria.
La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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