La giurisdizione si determina dal petitum sostanziale nel rendimento dei conti (Cass. civ. Sez. Un. n. 16031 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione si individua in base al petitum sostanziale, da ricostruire con riguardo alla causa petendi e al rapporto dedotto in giudizio, e non al petitum formale. La domanda di rendimento dei conti ex art. 263 c.p.c. proposta sul presupposto di un obbligo derivante da un contratto di mandato ha ad oggetto un rapporto privatistico e ricade pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario. La circostanza che i pagamenti da incassare siano sanzioni amministrative, oggetto di ingiunzione fiscale e di diretta riscossione da parte dell’ente, costituisce mero presupposto esterno rispetto al rapporto dedotto, che resta quello di mandato. La qualifica di agente contabile e la natura dell’ente non spostano il riparto quando la vicenda si esaurisce sul piano privatistico.
Il Fatto
La controversia ha origine dalla domanda con cui l’Unione di comuni ha convenuto alcuni soggetti chiedendo il rendimento dei conti e il conseguente ordine di pagamento. La parte attrice ha allegato che l’obbligo di rendere il conto discendeva da un rapporto contrattuale di mandato avente ad oggetto l’incasso dei pagamenti relativi alle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.
I convenuti, nel resistere, hanno sostenuto la giurisdizione contabile: la gestione di denaro pubblico avrebbe attribuito loro la qualifica di agente contabile, con conseguente attrazione della controversia davanti alla Corte di Conti, a prescindere dal regime privatistico attraverso cui l’incaricato opera. La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite con regolamento preventivo di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite muovono dalla regola di riparto consolidata: si guarda al petitum sostanziale, individuato in rapporto alla causa petendi e al rapporto dedotto in giudizio, e non al petitum formale, ricavato dall’oggetto del dispositivo invocato. Richiamano in proposito la recente Cass. Sez. U. n. 2368 del 2024.
Applicata la regola, la Corte rileva che con la domanda è stato instaurato un procedimento per il rendimento dei conti ai sensi dell’art. 263 c.p.c., sul presupposto dell’obbligo della parte convenuta di rendere il conto all’altra parte. In base al fatto costitutivo allegato, tale obbligo deriva dal rapporto contrattuale di mandato, avente ad oggetto l’incasso dei pagamenti delle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.
Il collegio qualifica l’ingiunzione fiscale e la diretta riscossione degli importi come presupposto esterno rispetto al rapporto dedotto in giudizio, che resta quello di mandato. La causa petendi, rispetto cui valutare la giurisdizione, è dunque il rapporto obbligatorio che lega i convenuti all’Unione di comuni nell’ambito del contratto di mandato.
Poiché quel rapporto esaurisce la propria portata sul piano privatistico, la vicenda non può che ricadere nella giurisdizione del giudice ordinario. La contestazione relativa alla natura pubblica dell’ente e alla gestione del denaro pubblico non è idonea a derogare al riparto, perché l’accertamento richiesto si arresta all’obbligo di rendere il conto e al conseguente ordine di pagamento.
Le Sezioni Unite dichiarano pertanto la giurisdizione del giudice ordinario. Il passaggio dalla camera di consiglio alla pubblica udienza, insieme alle peculiarità della vicenda, giustifica la compensazione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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