Ricorso per cassazione inammissibile se esposto in modo oscuro e non pertinente (Cass. civ. Sez. II n. 16802 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sintetizzità espositiva, selezionando i profili di fatto e di diritto posti a fondamento delle doglianze, così da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione della vicenda giudiziaria e delle questioni prospettate o risolte in maniera non condivisa. L’inosservanza di tali doveri, traducendosi in un’esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa ovvero in una compromissione dell’intelligibilità delle censure, viola i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 cod. proc. civ. e conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso. La dichiarazione di inammissibilità implica la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e l’assoggettamento del ricorrente al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Il Fatto

Un agente assicurativo, dopo essere stato destinatario del recesso della compagnia per asseriti gravi inadempimenti contrattuali, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Milano due società assicuratrici, chiedendo dichiararsi la falsità di documenti prodotti in un precedente giudizio nel quale era stata accertata, con efficacia di giudicato, la giusta causa del recesso.

Rigettate le domande in primo grado e respinto l’appello, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, cui le società hanno resistito con controricorso. La questione approda alla Corte per la verifica dei requisiti di contenuto-forma dell’impugnazione.

La Motivazione della Corte

La Corte osserva che, al di là delle rubriche dei quattro motivi, in nessuno di essi è individuabile una censura conferente alla motivazione della sentenza impugnata. I motivi si limitano ad affastellare, in modo farraginoso e non pertinente, fatti relativi ai rapporti con le compagnie e ai precedenti giudizi, richiamando istituti e principi di diritto dei quali non risulta intellegibile la rilevanza nella fattispecie.

Il Collegio richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite (ordinanza n. 37552 del 30/11/2021), secondo cui il ricorso per cassazione deve rispettare i canoni di chiarezza e sinteticità espositiva, con selezione dei profili di fatto e di diritto posti a fondamento delle doglianze, per offrire al giudice di legittimità una rappresentazione concisa dell’intera vicenda e delle questioni giuridiche prospettate o risolte in modo non condiviso.

L’inosservanza di tali doveri processuali può condurre alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione. Nel caso concreto, l’esposizione oscura e lacunosa dei fatti di causa e l’intelligibilità compromessa delle censure integrano la violazione dei requisiti di contenuto-forma imposti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 cod. proc. civ.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore delle società controricorrenti. La Corte dà inoltre atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, spettando all’amministrazione giudiziaria la verifica in concreto della debenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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