Motivazione apparente esclusa se il CTU replica ai rilievi dei consulenti (Cass. civ. Sez. III n. 800 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico, il quale nella relazione abbia tenuto conto dei rilievi dei consulenti di parte replicandovi, esaurisce l’obbligo di motivazione con l’indicazione delle fonti del proprio convincimento. Non è tenuto a soffermarsi in modo diffuso sulle contrarie allegazioni dei consulenti di parte, che restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che ciò integri il vizio di motivazione apparente. Le critiche che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente si risolvono in mere argomentazioni difensive. Il consulente tecnico d’ufficio può inoltre formulare ricostruzioni probabilistiche, non essendo richieste risposte di assoluta certezza. Chi rivendica la proprietà di un’area deve darne prova, non essendo sufficiente dimostrare che il confine demaniale sia arretrato.
Il Fatto
La società che gestisce uno stabilimento balneare ha citato in giudizio il proprietario confinante, lamentando la realizzazione di una scogliera prima inesistente, l’occupazione di parte dell’arenile demaniale e la presenza di un canale di scolo abusivo. Ha chiesto il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento del danno. Il convenuto ha replicato che i lavori riguardavano la proprietà del figlio e che lo scolo proveniva da un fondo di terzi, chiamati in causa.
Il Tribunale, all’esito di consulenza tecnica, ha rigettato la domanda di riduzione in pristino, non essendo la società proprietaria del terreno, e ha riconosciuto un risarcimento. Ha inoltre accertato che lo scolo proveniva dai terzi, condannandoli al ripristino e al risarcimento. La Corte d’Appello ha confermato la decisione, condividendone le risultanze istruttorie. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo denuncia la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. per motivazione apparente e insufficiente. I ricorrenti contestano ai giudici di appello di avere fatto proprie le conclusioni del consulente senza replicare ai rilievi difensivi, tra cui l’uso di una delimitazione risalente al 1954 e mai approvata.
La Corte dichiara il motivo infondato per due ragioni. La prima muove dal principio secondo cui il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico — il quale nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte — esaurisce l’obbligo di motivazione con l’indicazione delle fonti del proprio convincimento. Non deve soffermarsi sulle contrarie allegazioni tecniche di parte, che restano implicitamente disattese perché incompatibili. La Corte richiama Cass. 33742/2022 e Cass. 1815/2015. Nel caso di specie il consulente aveva confutato gli argomenti dei consulenti di parte e della difesa, sicché non era necessaria una diffusa motivazione del giudice.
La seconda ragione attiene al riparto dell’onere probatorio. I giudici di appello hanno ritenuto che i ricorrenti non avessero provato che la loro proprietà si estende fino all’arenile, che è cosa diversa dalla prova del confine demaniale. Dimostrare che il confine demaniale è arretrato rispetto al muro di contenimento non equivale a provare che l’area intermedia sia di proprietà dei ricorrenti: chi la rivendica deve darne prova.
La Corte osserva che il consulente ben può formulare ricostruzioni probabilistiche e non necessariamente risposte di assoluta certezza. L’affermazione dei giudici di merito, secondo cui non era provato che oltre il muro vi fosse proprietà dei ricorrenti, costituisce ulteriore argomento a sostegno dell’adesione alle tesi del consulente. Il ricorso è dunque rigettato, senza pronuncia sulle spese per la mancata costituzione degli intimati, con l’ulteriore conseguenza del contributo unificato dovuto ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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