Procura alle liti non contestuale al ricorso se congiunta all’atto (Cass. Sez. Un. n. 2075 del 19.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma terzo, e 365 cod. proc. civ., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede. È a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso. La collocazione topografica della procura rispetto all’atto integra il requisito di specialità per presunzione legale assoluta. Non occorrono né la contestualità cronologica, né quella spaziale, né la provenienza della procura dallo stesso luogo di redazione del ricorso.

Il Fatto

Un agente della riscossione proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale di Agrigento aveva accolto l’opposizione del contribuente alla cartella di pagamento, dichiarandola priva di efficacia giuridica. La ricorrente affidava l’impugnazione a quattro motivi, attinenti alla tardività dell’opposizione agli atti esecutivi e al difetto di motivazione della cartella.

La Terza Sezione, con ordinanza interlocutoria n. 19039 del 5 luglio 2023, rilevava d’ufficio un possibile vizio della procura speciale. Questa risultava rilasciata in Palermo il 28 luglio 2021, mentre il ricorso era stato redatto in Agrigento il 29 settembre 2021. gli atti venivano trasmessi al Primo Presidente e la causa assegnata alle Sezioni Unite per la rilevante questione di massima e il contrasto giurisprudenziale sulla validità della procura.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite muovono dai principi costituzionali e convenzionali che assegnano centralità al diritto di difesa (artt. 24 e 111 Cost.; art. 47 Carta di Nizza; art. 6 CEDU) e impongono di evitare eccessi di formalismo. Il processo deve tendere all’effettività della tutela e, quindi, alla decisione di merito.

Sul piano normativo, l’art. 83, terzo comma, cod. proc. civ. ancora il potere di certificazione dell’autografia alla collocazione topografica della procura rispetto all’atto cui accede, senza menzionare la data né il luogo di conferimento tra i requisiti di forma-contenuto. Già la Sezioni Unite n. 15177 del 2021 aveva chiarito che la data di rilascio non è elemento costitutivo della procura né condizione di efficacia della certificazione, salvo che la legge speciale la elevi a presupposto di ammissibilità.

Il conferimento a margine o in calce, anche nelle forme della procura nativa digitale e della copia informatica di procura cartacea, soddisfa l’art. 83 cod. proc. civ.. La ratio è la certezza e la conoscibilità esterna del potere rappresentativo del difensore, non la corrispondenza dell’attività svolta all’effettivo volere del rappresentato, che attiene al rapporto interno tra difensore e cliente.

Rileva, dunque, che la procura sia conferita entro la finestra temporale compresa tra la pubblicazione del provvedimento da impugnare e la notificazione del ricorso: né prima, né dopo. In tale intervallo la procura su foglio separato si considera apposta in calce per presunzione legale assoluta, purché sussista la congiunzione materiale. La medesima conclusione vale per il processo civile telematico, dove l’associazione è virtuale.

Non conducono a diverso avviso né l’art. 2703 cod. civ. né la disciplina emergenziale Covid-19. La certificazione dell’avvocato è autenticazione minore e non postula l’attestazione della presenza del sottoscrittore; la norma emergenziale derogava a un profilo diverso, la trasmissione a distanza della copia informatica. La procura risulta valida e il ricorso ammissibile, con rimessione alla Terza Sezione civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *