Processo tributario di impugnazione-merito e obbligo di rideterminazione del reddito (Cass. civ. Sez. V n. 2073 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il processo tributario è di impugnazione-merito, essendo diretto a una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell’accertamento dell’Ufficio. Il giudice, ove ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali ma di carattere sostanziale, non può limitarsi a pronunciarne l’annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa impositiva e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte. Ne segue che, rilevata l’omessa considerazione del reddito agrario, il giudice d’appello deve comunque verificare se il reddito sinteticamente accertato superi quello dichiarato oltre la misura del 25%. La censura di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile quando individui non un fatto storico, ma ragioni o argomentazioni difensive.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva l’appello del contribuente contro la sentenza di primo grado che aveva solo in parte accolto il ricorso avverso due avvisi di accertamento sintetico per maggior reddito, anni di imposta 2007 e 2008, fondati sul cd. redditometro. I giudici di appello rilevavano che l’Ufficio non aveva considerato il reddito agrario e ritenevano l’accertamento del tutto inattendibile, indipendentemente dalla circostanza che la considerazione di altri elementi avrebbe condotto al medesimo risultato.
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con due motivi. Il contribuente non depositava controricorso, ma solo memoria. La causa era fissata per l’adunanza camerale.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Agenzia deduceva, ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto oggetto di discussione, individuato nelle ragioni che avevano indotto l’Ufficio a non considerare il reddito agrario effettivo. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile.
Il Collegio ha richiamato la nozione di vizio specifico introdotta dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012: è deducibile l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Il ricorrente deve indicare il fatto, il dato da cui esso risulta, il come e il quando della sua emersione processuale e la sua decisività (Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014).
Il fatto, ha precisato la Corte (Cass. n. 22397 del 2019), deve consistere in un preciso accadimento o circostanza in senso storico-naturalistico, non ricomprendente questioni o argomentazioni difensive. Nel caso concreto il motivo indicava come fatto le ragioni che avevano indotto l’amministrazione a escludere il reddito agrario, dunque un errato apprezzamento del contenuto dell’accertamento; inoltre l’omessa considerazione del reddito agrario era stata espressamente posta a base della motivazione dei giudici di appello.
Il secondo motivo è stato invece accolto. La Corte ha ribadito la natura di impugnazione-merito del processo tributario e il conseguente dovere del giudice di verificare la fondatezza della pretesa anche solo parziale, senza limitarsi all’annullamento, entro i limiti delle domande di parte (Cass. n. 13294 del 2016; Cass. n. 18777 del 2020; Cass. n. 34723 del 2022). Hanno quindi errato i giudici di appello, poiché, rilevata l’omessa considerazione dei redditi agrari, avrebbero dovuto verificare se il reddito sinteticamente accertato superasse comunque quello dichiarato oltre il 25%. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.