Equa riparazione per società e danno non patrimoniale da durata del fallimento (Cass. civ. Sez. II n. 123 del 03.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Anche le società, siano o non provviste di personalità giuridica, sono soggetti attivi della pretesa indennitaria di cui alla legge n. 89/2001. Per i soggetti collettivi il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo, è conseguenza normale, ancorché non automatica né necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per i disagi e i turbamenti psicologici che la lesione solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell’ente o ai suoi membri. È escluso un danno in re ipsa: accertata la violazione, il giudice deve ritenerlo esistente, salvo che la controparte dimostri circostanze particolari che positivamente lo escludano nel caso concreto.
Il Fatto
Il socio amministratore di una società in nome collettivo, in proprio e quale legale rappresentante dell’ente, adiva la Corte d’appello di Bari per ottenere l’equa riparazione ex legge n. 89/2001 per la durata irragionevole della procedura fallimentare che aveva coinvolto lui e la società. Accolta in sede monitoria la sola domanda proposta dal socio in proprio, la società proponeva opposizione ai sensi dell’art. 5-ter della stessa legge.
La Corte distrettuale rigettava l’opposizione. Pur dando atto della giurisprudenza di legittimità che riconosce il ristoro sia alla società di persone sia ai soci illimitatamente responsabili, riteneva che, per il difetto di fisicità dell’ente, i soli pregiudizi compatibili fossero quelli inerenti ai diritti immateriali della società, non allegati, ovvero un danno morale riflesso in capo alle persone fisiche, di cui il socio non aveva fornito prova autonoma. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
I due motivi, esaminati congiuntamente, sono accolti. La Corte ricorda il costante orientamento per cui, superate le iniziali incertezze e in adesione alle pronunce della Corte EDU richiamate nella motivazione di Cass. n. 13504/2004, anche le persone giuridiche e, più in generale, i soggetti collettivi sono titolari della pretesa indennitaria.
Per gli enti il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, a causa dei disagi e dei turbamenti psicologici che la lesione solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell’ente o ai suoi membri. Va escluso un danno in re ipsa: una volta accertata e determinata l’entità della violazione, il giudice deve ritenere il danno esistente, sempre che la controparte non dimostri circostanze particolari che positivamente ne escludano la sussistenza nel caso concreto. Il collegio richiama, tra le altre, Cass. n. 12015/2005 e, in senso conforme, Cass. n. 7034/2020.
La Corte territoriale aveva bensì evocato la sentenza delle Sezioni Unite n. 15254/2013, secondo cui anche ai fini della legge n. 89/2001 i fallimenti della società in nome collettivo e del socio illimitatamente responsabile sono autonomi e pongono separate aspettative di definizione in tempi ragionevoli, con integrale ristoro per ciascuna procedura. Ne aveva però dato applicazione incoerente, limitandone la portata ai soli diritti immateriali dell’ente e riferendo l’indennizzo del danno morale soggettivo alla sola sfera della persona fisica.
L’errore del giudice di merito sta nel non considerare che dietro ogni ente collettivo non agisce solo il legale rappresentante, ma tutte le persone fisiche che, in modo diretto o riflesso, risentono delle vicende societarie. La sfera dei diritti patrimoniali e non patrimoniali dell’ente è quindi complessa, al pari di quella delle persone fisiche che in esso operano. Isolare i soli diritti immateriali e inferirne la non soggezione al regime agevolato della prova, proprio della sofferenza morale, contraddice le stesse premesse della pronuncia impugnata. Il decreto è pertanto cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bari, che provvederà anche sulle spese.
Nota della Redazione
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