Procura alle liti nulla se firma rappresentante illeggibile e non identificabile (Cass. civ. Sez. III n. 29638 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La procura speciale alle liti rilasciata per conto di una società, esattamente indicata nella denominazione, con sottoscrizione illeggibile e senza che il nome del conferente, del quale si alleghi genericamente la qualità di legale rappresentante, risulti dal testo della procura né dall’intestazione dell’atto cui essa accede, è affetta da nullità relativa, opponibile dalla controparte ai sensi dell’art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità dell’atto cui la procura accede ove l’istante non vi ponga rimedio con la prima difesa. A tal fine non è sufficiente, in memoria, la mera indicazione del nominativo del legale rappresentante in origine mancante, restando l’irresolubile incertezza sul soggetto che ha conferito il mandato. È inoltre inammissibile il ricorso per cassazione che difetti totalmente dell’esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un’azione risarcitoria proposta dalla società titolare di infrastrutture di rete nei confronti di una società appaltatrice, per i danni arrecati ai propri impianti durante lavori di scavo eseguiti in prossimità della sede stradale. Il Tribunale di Lecce aveva rigettato la domanda e condannato l’attrice alle spese. La Corte d’appello di Lecce, in riforma, aveva accolto il gravame e condannato l’appaltatrice al pagamento della somma liquidata, ravvisando nella lavorazione un’attività pericolosa ex art. 2050 cod. civ. e l’inadempimento dell’onere probatorio posto a carico della convenuta.
Avverso tale pronuncia la società appaltatrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. La controricorrente, cessionaria del ramo d’azienda comprendente il rapporto litigioso, ha resistito eccependo l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura, mentre la società originaria attrice non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’ammissibilità del controricorso della cessionaria. Poiché la dante causa è rimasta inerte, il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato a depositare controricorso per resistere al ricorso proposto contro il proprio dante causa, dovendosi altrimenti configurare una lesione del diritto di difesa. La Corte richiama sul punto il principio di Cass. n. 16526/2024 e rileva che l’atto di cessione, prodotto nel rispetto dei termini di cui all’art. 372 cod. proc. civ., è documento attinente alla stessa ammissibilità del controricorso.
Nel merito, la Corte condivide integralmente la proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ. e dichiara il ricorso inammissibile. La procura speciale reca una sottoscrizione del tutto illeggibile, senza che il nome del conferente risulti dal testo dell’atto o dalla sua intestazione e senza l’indicazione di una carica idonea a identificarlo attraverso i documenti di causa o il registro delle imprese. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 25036/2013, confermato da Cass. n. 16634/2017 e, in tema di regolamento preventivo di giurisdizione, da Cass. Sez. Un. n. 4717/2025.
A fronte della puntuale eccezione della controricorrente, la ricorrente si è limitata a indicare in memoria l’identità del proprio legale rappresentante pro tempore, senza nulla osservare sulla specifica attribuzione della firma al precedente amministratore. La Corte osserva che le tre sottoscrizioni, tutte certificate autentiche dal medesimo difensore, appaiono prima facie identiche pur essendo riconducibili, per il documentato avvicendamento nella carica sociale, ad almeno due persone fisiche diverse. Pur potendo l’autografia attestata dal difensore essere contestata solo con querela di falso, la Corte rileva che l’irresolubile incertezza su chi abbia rilasciato la procura ne determina la nullità, non superata dalla successiva attività difensiva.
Il ricorso è inammissibile anche per autonoma ragione: difetta totalmente l’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, sì da rendere incomprensibili le censure. La Corte richiama Cass. n. 1352/2024. Segue la condanna alle spese, l’ulteriore condanna ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. e l’attestazione dei presupposti per il contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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