Responsabilità dell’ente per abuso di informazioni privilegiate su mercati esteri (Cass. civ. Sez. II n. 1624 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 187-quinquies del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo vigente ratione temporis, configura la responsabilità dell’ente per gli illeciti di cui al capo III del TUF commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, senza distinguere in base al mercato di negoziazione degli strumenti finanziari. Ne deriva che la società risponde anche quando l’abuso di informazioni privilegiate presupposto, previsto dall’art. 187-bis, abbia avuto ad oggetto strumenti finanziari negoziati esclusivamente in un mercato regolamentato di altro Paese dell’Unione europea. Il mancato richiamo dell’art. 187-quinquies da parte dell’art. 182, comma 2, TUF non esclude la responsabilità dell’ente, che ha la stessa latitudine dell’illecito presupposto ed è autonoma solo sul piano processuale, trovando la propria ratio in una colpa organizzativa. L’esclusione della responsabilità per gli strumenti negoziati in mercati europei non trova conferma nella novella del 2018, né è giustificata dagli obiettivi della Direttiva 2003/6/CE.
Il Fatto
La Consob aveva irrogato alla società due sanzioni amministrative, ciascuna di euro 310.000,00, ai sensi dell’art. 187-quinquies del d.lgs. n. 58 del 1998: la prima per l’illecito di abusivo utilizzo di informazioni privilegiate commesso da due soggetti nell’interesse e a vantaggio della società; la seconda a titolo di responsabilità solidale con i predetti autori. Il provvedimento muoveva dal fatto che i due, soci di una società che deteneva la quasi totalità delle quote dell’ente sanzionato, avevano acquistato e poi rivenduto azioni della società oggetto di un’operazione di promozione, sfruttando informazioni privilegiate.
La società propose opposizione. La Corte di appello di Torino, con sentenza n. 203 del 2022, accolse in parte il ricorso e annullò la sola sanzione applicata ai sensi dell’art. 187-quinquies, sul rilievo che, essendo le azioni negoziabili su Euronext Paris, la disposizione non prevedeva in tale situazione la responsabilità dell’ente. Avverso questa decisione la Consob ha proposto ricorso per cassazione; la società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il ricorso della Consob denuncia violazione dell’art. 187-quinquies TUF, censurando l’interpretazione che ne aveva limitato l’applicazione ai soli strumenti finanziari negoziabili nel mercato italiano. La Suprema Corte ritiene il motivo fondato. La lettura del dato testuale della norma — che fa riferimento agli “illeciti di cui al presente capo” senza alcuna distinzione — conduce a ritenere sussistente la responsabilità dell’ente in presenza delle condizioni ivi richieste.
La questione è se l’ente risponda quando l’abuso di informazioni privilegiate abbia riguardato strumenti finanziari negoziati esclusivamente in un mercato regolamentato di altro Paese dell’Unione. La risposta è positiva, in forza di un mero ragionamento sillogistico: tra gli illeciti del capo III figura l’art. 187-bis, che, in virtù degli artt. 180 e 182, comma 2, TUF, è punibile anche quando la condotta abbia ad oggetto strumenti finanziari negoziati in altro Paese europeo. L’art. 180 qualifica come strumento finanziario quello negoziato in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione, e tale definizione è richiamata dall’art. 182.
Non convince l’argomento della Corte territoriale, fondato sul mancato richiamo dell’art. 187-quinquies nell’elenco dell’art. 182, comma 2. La norma sull’ente configura la responsabilità per gli illeciti del capo, tra cui rientra il fatto concernente gli strumenti negoziati in un Paese europeo. Inoltre l’art. 182, comma 2, richiama condotte presupposte ma distinte rispetto all’illecito dell’ente, che conserva autonomia processuale e trova la propria ratio in una colpa organizzativa.
La Suprema Corte esclude infine che la soluzione dell’esclusione trovi conferma nella novella dell’art. 187-quinquies del 2018: la riscrittura si è resa necessaria proprio per l’introduzione del Regolamento UE n. 596 del 2014, senza mutare il quadro normativo rilevante. L’opzione interpretativa accolta risulta coerente con gli obiettivi della Direttiva 2003/6/CE. Il ricorso principale è quindi accolto; il ricorso incidentale è dichiarato assorbito; la sentenza è cassata e, decidendo nel merito, l’opposizione è rigettata, con integrale compensazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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