Contributi artigiani e cartella non opposta: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 29637 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione anticipata a carico della gestione artigiani dell’Inps, i maggiori contributi calcolati dall’Istituto a seguito di accertamento fiscale, e richiesti mediante cartella esattoriale non opposta dall’interessato, costituiscono un dato non più contestabile. La mancata opposizione alla cartella rende non più discutibile il requisito contributivo nel giudizio previdenziale, restando irrilevante la definizione agevolata ex legge n. 289/2002, che non trova diretta applicazione in ambito previdenziale. Il ricorso per cassazione che proponga l’omesso esame di un fatto decisivo, in presenza di doppia pronuncia conforme, è inammissibile ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.; del pari inammissibile è il motivo che non si confronti con la ratio effettiva della decisione impugnata.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto all’Inps il conseguimento della pensione anticipata a carico della gestione artigiani. La domanda era stata respinta sia in primo grado sia dalla Corte d’appello di Campobasso, che con sentenza n. 173/2018 aveva confermato il difetto del requisito contributivo.
La Corte territoriale aveva rilevato che per l’anno 1998 la contribuzione versata copriva soltanto sette mesi e che quella originariamente pagata era inferiore a quella dovuta. Il maggior imponibile era emerso da un accertamento fiscale, con conseguente richiesta dell’Inps di maggiore contribuzione mediante cartella esattoriale rimasta non opposta. Avverso la sentenza il ricorrente ha proposto due motivi, resistiti dall’Istituto con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte territoriale valutato i documenti prodotti, in particolare l’estratto contributivo che attestava l’integrale contribuzione per i dodici mesi del 1998. La Suprema Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, richiamando la presenza di una doppia pronuncia conforme: in primo e secondo grado era stato escluso il pagamento integrale dei contributi per il 1998, perché in origine versati in misura inferiore a quelli dovuti, come poi accertato in sede fiscale.
La Corte ha precisato che, in presenza di doppia pronuncia conforme, il ricorso ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. non è ammissibile. Il vizio dedotto non era dunque scrutinabile nel merito.
Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la falsa applicazione della legge n. 289/2002, sostenendo che l’accertamento fiscale, conclusosi con una definizione agevolata, non potesse produrre effetti in ambito previdenziale e che l’importo dovuto fosse quello originariamente versato. Anche questo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché non si confronta con la ratio posta a base della pronuncia impugnata.
Il giudice di appello non aveva affermato l’applicazione diretta della legge n. 289/2002 in ambito previdenziale, bensì che i maggiori contributi calcolati dall’Inps a seguito dell’accertamento fiscale costituivano un dato non più contestabile per effetto della mancata impugnazione della cartella iscritta a ruolo. Il motivo, non cogliendo il vero argomento della decisione, è risultato perciò inammissibile. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di lite secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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