Procura digitale valida e legittimazione del custode di quote al voto (Cass. civ. Sez. I n. 10950 del 23.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l’allegazione mediante strumenti informatici di una copia digitalizzata della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l’ipotesi, ex art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., di procura speciale apposta in calce al ricorso, ed è valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l’intenzione della parte di proporre il ricorso per cassazione. Ne deriva che, se il ricorso è notificato per via telematica unitamente alla copia digitalizzata della procura con attestazione di conformità all’originale, non si ravvisa alcuna nullità, per la equiparazione della firma di autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, alla procura redatta a margine o in calce allo stesso. Nel giudizio di impugnazione della delibera assembleare, la legittimazione all’esercizio del diritto di voto spetta al custode giudiziario delle quote sequestrate, con la conseguenza che le censure relative alla iscrizione della sentenza di accertamento della titolarità della quota nel Registro delle imprese sono inammissibili per difetto di concludenza, non cogliendo la ratio decidendi.

Il Fatto

Alcuni soci impugnano in cassazione la sentenza della Corte di appello di Bari che, in riforma della decisione di primo grado, aveva respinto le loro domande volte ad accertare l’inesistenza o comunque l’invalidità delle delibere assembleari di una società a responsabilità limitata del 3 ottobre 2012.

L’impugnazione si fondava sulla mancanza di preventiva convocazione, sull’assenza del quorum deliberativo, sull’adozione delle delibere in conflitto di interessi, sul mancato inserimento all’ordine del giorno del punto relativo al compenso dell’amministratore e sull’assenza di giusta causa nella nomina del collegio sindacale. Il giudice di primo grado aveva respinto i rilievi, osservando che le delibere erano state approvate quando la quota maggioritaria era in capo a un socio nominato custode giudiziale in forza di sequestro, poi riconosciutagli con sentenza passata in giudicato. La Corte territoriale ha confermato tale decisione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura, sollevata dalla società controricorrente per la mancata separata allegazione dell’atto nel messaggio di posta elettronica certificata e per la mancata autonoma attestazione di conformità. Il rilievo è disatteso richiamando Cass. Sez. Un. n. 2077 del 2024: la copia digitalizzata della procura, allegata al messaggio di notifica ovvero inserita nella busta telematica di deposito, vale come procura speciale a margine dell’atto.

La Corte richiama altresì Cass. Sez. Un. n. 36057 del 2022, osservando che non si ravvisa nullità quando la firma di autentica sia apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto. A maggior ragione nel caso in esame, la procura è contenuta nel medesimo allegato informatico che racchiude il ricorso, con indici ancora più marcati di riferibilità dell’atto al giudizio.

Nel merito, i primi due motivi — esaminati congiuntamente — sono dichiarati inammissibili. I ricorrenti lamentavano che la sentenza di accertamento della titolarità della quota fosse stata solo annotata, e non iscritta, nel Registro delle imprese, con conseguente mancanza di effetti sulla individuazione del soggetto legittimato all’esercizio dei diritti sociali.

La Corte rileva che le doglianze non colgono la ratio decidendi. Il giudice di appello non ha fondato la decisione sull’iscrizione della sentenza nel Registro delle imprese, bensì sulla nomina del custode giudiziario e sulla conseguente legittimazione dello stesso all’esercizio del diritto di voto in assemblea per le quote sequestrate. I profili censurati risultano quindi privi della necessaria concludenza.

Il terzo motivo — omessa pronuncia sulla mancata concessione di un termine per replicare e produrre nuovi documenti — è inammissibile perché non si confronta con la motivazione della sentenza, che aveva rilevato l’omessa indicazione del concreto pregiudizio e la mancata produzione della documentazione con l’atto di appello.

Il quarto motivo, relativo all’omessa pronuncia sulla legittimità della revoca e nomina del nuovo organo di controllo, è inammissibile: la Corte territoriale ha ritenuto che gli appellanti avessero rinunziato al motivo, avendo dato atto di non avere interesse. L’ultimo motivo, infine, non si confronta con la sentenza impugnata, che ha affrontato il profilo dell’invalidità della convocazione e ha ritenuto la partecipazione totalitaria dell’assemblea idonea a rendere irrilevante la questione. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *