Revocazione tardiva e termine semestrale dalla pubblicazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10951 del 23.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione deve essere proposto entro il termine semestrale previsto dall’art. 391-bis cod. proc. civ., decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato, non essendo applicabile il termine annuale. La decadenza dal termine processuale non può ritenersi incolpevole, ai fini della rimessione in termini, quando sia determinata da un errore di diritto, quale quello fondato sull’omessa comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, poiché il termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ. decorre dalla pubblicazione mediante deposito e prescinde dal rispetto degli obblighi di comunicazione. L’istanza di correzione di errore materiale, che prospetti un errore non riconducibile a un difetto di corrispondenza tra ideazione del giudice e rappresentazione grafica del provvedimento, è inammissibile.

Il Fatto

La ricorrente propone ricorso per revocazione, con contestuale istanza di correzione di errore materiale, avverso un’ordinanza della Corte di cassazione depositata il 3 dicembre 2020. Con quel provvedimento la Corte aveva ritenuto inidonea la dichiarazione reddituale, ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., ai fini della regolazione delle spese, perché temporalmente antecedente al deposito del ricorso, e tardiva la dichiarazione allegata alla memoria illustrativa.

L’INPS resiste con controricorso ed eccepisce l’inammissibilità del ricorso per tardività. L’Ufficio del Pubblico ministero non rassegna conclusioni scritte. La questione che giunge all’esame della Corte riguarda la tempestività dell’impugnazione straordinaria e l’ammissibilità dell’istanza di correzione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal rilievo che il ricorso per revocazione è stato notificato il 5 gennaio 2023, dunque oltre il termine semestrale dalla pubblicazione del provvedimento impugnato. Il termine perentorio applicabile non è quello annuale, ma quello semestrale previsto dall’art. 391-bis cod. proc. civ., nel testo vigente applicabile ai provvedimenti pubblicati dopo il 30 ottobre 2016.

Il termine decorre dalla pubblicazione dell’ordinanza impugnata, avvenuta il 3 dicembre 2020, ed è scaduto il 3 giugno 2021. La Corte esclude la sospensione del periodo feriale, trattandosi di controversia in materia di previdenza.

Quanto alla dedotta mancata comunicazione, la Corte ribadisce che il termine c.d. lungo fissato dall’art. 327 cod. proc. civ. decorre dalla pubblicazione della sentenza e prescinde dal rispetto o meno dell’obbligo di comunicazione alle parti da parte della cancelleria, richiamando Cass. n. 7981 del 2022 ed ulteriori precedenti.

Sul piano della rimessione in termini, la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui la decadenza da un termine processuale non può ritenersi incolpevole quando sia avvenuta per errore di diritto. Tale errore sussiste quando la parte decaduta si dolga della non tempestiva comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, poiché il termine decorre dalla pubblicazione mediante deposito e non dall’omessa comunicazione, senza che si ravvisi alcun dubbio di costituzionalità (fra le altre, Cass. n. 17704 del 2010). Rientra inoltre nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa (Cass. n. 5946 del 2017).

L’istanza di correzione di errore materiale è anch’essa inammissibile. Non evidenzia un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile dal semplice raffronto fra la parte inficiata e le altre considerazioni della motivazione e causato da mera svista rilevabile ictu oculi (Cass. n. 16877 del 2020). Soprattutto, la correzione non si appalesa coerente con il decisum, che ha motivato con doppia ratio decidendi sull’inidoneità e intempestività della dichiarazione reddituale; l’errore prospettato esula dunque dalla procedura di correzione.

La Corte non provvede alla regolazione delle spese, essendo stata allegata idonea dichiarazione reddituale. Dichiara pertanto inammissibile il ricorso e sussistono i presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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