Credito litigioso abilita all’azione di simulazione e revocatoria (Cass. civ. Sez. III n. 7350 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’esperimento dell’azione di simulazione e dell’azione revocatoria ordinaria non è necessario essere titolari di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una mera ragione creditoria, anche allo stato di semplice aspettativa. Anche il credito litigioso costituisce credito eventuale idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore, in mancanza di un accertamento passato in giudicato sulla sua inesistenza. La sentenza che dichiari la simulazione assoluta ben può fondarsi su un ragionamento presuntivo, purché gli indizi siano valutati complessivamente e siano dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 cod. civ. In sede di legittimità resta precluso il riesame delle risultanze istruttorie e l’omesso esame di elementi probatori non integra il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., salvo che le risultanze non esaminate siano idonee, con giudizio di certezza, a invalidare la ratio decidendi.

Il Fatto

Una società immobiliare propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che in riforma della decisione di primo grado ha dichiarato la simulazione assoluta del contratto di compravendita di un compendio immobiliare intercorso tra la società e altra parte, quest’ultima condannata in sede penale per falso ideologico.

Il giudizio di appello era stato promosso dal Comune, che aveva agito per far valere la propria pretesa creditoria. La società ricorrente censura, tra l’altro, il difetto di interesse ad agire dell’ente civico, l’errata applicazione dei principi sull’onere della prova e l’omessa valutazione di documenti prodotti nei gradi di merito.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i sei motivi, stante la loro stretta connessione. In via preliminare rileva che il controricorrente aveva chiesto la riunione con altro procedimento, già definito con ordinanza di rigetto n. 9652/2023, sicché non vi è luogo a provvedere. Osserva poi che i motivi non risultano rispettosi del disposto dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., poiché la ricorrente menziona atti e documenti senza indicarne la sede di acquisizione processuale né riprodurne il contenuto.

Sul primo motivo, la Corte ricorda che la Cassazione penale aveva rinviato alla corte di appello l’accertamento della pretesa creditoria, donde l’insussistenza di un giudicato sulla inesistenza del credito. Richiamando le Sezioni Unite n. 9440/2006, afferma che anche il credito litigioso è idoneo a fondare la qualità di creditore per l’esperimento dell’azione revocatoria e di simulazione, non essendo necessari i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.

Sul secondo motivo, il Collegio rileva che la sentenza impugnata ha correttamente utilizzato il ragionamento presuntivo, valutando complessivamente molteplici circostanze. Richiama il consolidato orientamento secondo cui la prova per presunzioni non esige un legame di assoluta necessità causale tra fatto noto e fatto ignoto, essendo sufficiente un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit.

Quanto agli ulteriori motivi, la Corte ne dichiara l’inammissibilità. Il terzo e il quarto motivo, formalmente dedotti ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., prospettano in realtà una contraddittorietà estrinseca riferita ad altra sentenza di appello, che costituisce prova atipica e non fatto storico. Il vizio di omesso esame è deducibile solo in relazione a fatti, non a elementi probatori. Il quinto e il sesto motivo sollecitano un riesame del merito, precluso in sede di legittimità, e non correlano le censure alla motivazione impugnata.

La Corte rigetta dunque il ricorso e conferma la decisione di appello, condannando la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *