Possesso di bene ereditario e accettazione tacita ex art. 485 cod. civ. (Cass. civ. Sez. II n. 21898 del 02.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il possesso rilevante ai fini dell’art. 485 cod. civ. non deve manifestarsi in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà dei beni ereditari, ma si esaurisce in una mera relazione materiale tra i beni e il chiamato all’eredità, ossia in una situazione di fatto che consenta l’esercizio di concreti poteri sui beni, anche per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario. Tale relazione può essere desunta per presunzioni che presentino i caratteri della gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 cod. civ. La censura in cassazione ex art. 360, comma I, n. 3, cod. proc. civ. è ammissibile solo se denuncia che il giudice di merito abbia affermato la sufficienza di presunzioni non qualificate o abbia fondato l’inferenza su un fatto storico privo di quei requisiti; non è invece idonea la mera prospettazione di una diversa inferenza probabilistica.

Il Fatto

Due creditrici convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, la figlia dei loro debitori defunti, chiedendo di accertarne la qualità di erede pura e semplice in virtù di accettazione implicita ex art. 485 cod. civ. o, in subordine, di accettazione tacita ex art. 476 cod. civ.

Il Tribunale accolse la domanda. La Corte d’appello di Milano rigettò l’impugnazione, ritenendo sussistenti gravi, precisi e concordanti indizi dell’esercizio, da parte della chiamata, di un possesso dell’immobile ereditario rilevante ex art. 485 cod. civ., ed escludendo che il diverso luogo di residenza fosse dirimente. La soccombente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 485 cod. proc. civ. e dell’art. 2729 cod. civ., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe ritenuto dimostrata la relazione materiale con i beni ereditari attraverso sole presunzioni, senza alcuna prova diretta della disponibilità dell’immobile, e che il fatto di essere stata sempre trovata ivi dall’ufficiale giudiziario non integrerebbe di per sé il possesso qualificato.

La Corte ricostruisce la fattispecie: la semplice delazione che segue l’apertura della successione non basta per l’acquisto della qualità di erede, salvo che il chiamato accetti con aditio o con comportamento acquiescente (pro herede gestio). Il chiamato nel possesso anche di un solo bene, ex art. 485, comma II, cod. civ., si considera erede puro e semplice se non forma l’inventario nel termine di tre mesi dall’inizio del possesso; l’accettazione ex lege discende dall’apertura della successione, dalla delazione, dal possesso dei beni e dalla mancata tempestiva redazione dell’inventario (Cass. Sez. 6-2 n. 5247 del 06.03.2018).

Il possesso rilevante non coincide con l’esercizio della proprietà, ma si sostanzia in una relazione materiale con i beni, estesa a ogni specie di possesso e comprensiva della detenzione a titolo di custodia o affidamento temporaneo, secondo il richiamo a Sez. 2 n. 4835 del 25.07.1980, Sez. 2 n. 4707 del 14.05.1994, Sez. 2 n. 1301 del 05.04.1977, Sez. 2 n. 11018 del 05.05.2008 e Sez. 6-2 n. 15690 del 23.07.2020.

Quanto al ragionamento presuntivo, la Corte ribadisce che la precisione attiene al fatto noto, la gravità al grado di probabilità del fatto ignoto e la concordanza alla convergenza univoca di una pluralità di indizi. Nel caso di specie il fatto noto è la ricezione, anche a mani proprie, di molteplici atti nell’immobile ereditario dopo i decessi e l’apertura delle successioni, circostanza dalla quale è stata desunta la capacità autonoma di utilizzare il bene e la consapevolezza della sua natura ereditaria.

La Corte precisa infine che la censura ex art. 360, comma I, n. 3, cod. proc. civ. è proponibile solo se il giudice abbia applicato presunzioni non qualificate o fondato l’inferenza su un fatto storico inadeguato; nella specie la critica si è risolta nella diversa ricostruzione dei fatti e nella prospettazione di un’inferenza alternativa, senza indicare la violazione dei paradigmi dell’art. 2729 cod. civ. (Cass. Sez. 2 n. 9054 del 21.03.2022). Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese e, trattandosi di decisione conforme alla proposta ex art. 380 bis, comma III, cod. proc. civ., alla responsabilità aggravata in favore delle controricorrenti e della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *