Medici specializzandi, prescrizione dal 27 ottobre 1999 (Cass. civ. Sez. III n. 7984 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
A seguito della tardiva e incompleta trasposizione delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano verso i soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e il termine dell’anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata dall’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto la borsa di studio ai soli beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo. Nei confronti degli aventi diritto esclusi da tale previsione, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della medesima disposizione. La sentenza di appello che vi si conforma e accerta la maturazione del termine è immune dalle censure di violazione di legge e di difetto di motivazione.

Il Fatto

Alcuni medici, specializzatisi in anni accademici compresi tra il 1979-1980 e il 1992-1993, hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri competenti, chiedendo il riconoscimento del diritto a una adeguata remunerazione per l’attività svolta a tempo pieno durante i corsi, asseritamente prestata senza alcun compenso.

Il Tribunale ha rigettato la domanda per intervenuta prescrizione, compensando le spese. La Corte d’appello di Roma, con sentenza dell’11 maggio 2021, ha confermato il rigetto e condannato gli appellanti alle spese, ritenendo il termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999 e già spirato alla data della notifica dell’atto di citazione, avvenuta il 23 settembre 2011. Due ricorsi separati sono stati proposti in Cassazione, poi riuniti.

La Motivazione della Corte

La Corte riunisce i ricorsi, proposti contro la medesima sentenza ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., e ne affronta congiuntamente l’unico motivo del primo ricorso e il primo motivo del secondo, perché entrambi pongono la stessa questione: il decorso della prescrizione.

I giudici di legittimità richiamano l’orientamento consolidato secondo cui, in seguito alla trasposizione tardiva e parziale delle direttive europee sul compenso dei medici ammessi ai corsi di specializzazione, la situazione di inadempienza è rimasta invariata per chi aveva maturato i requisiti nel periodo 1983-1991. L’art. 11 della legge n. 370 del 1999 ha riconosciuto la borsa di studio soltanto ai beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo, cosicché gli altri aventi diritto hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato atti di adempimento.

Da qui la decorrenza del termine decennale dal 27 ottobre 1999. Il collegio richiama la sentenza n. 10813 del 17 maggio 2011, più volte confermata, e l’ordinanza n. 22181 del 24 luglio 2023, oltre all’avallo delle Sezioni Unite n. 17619 del 31 maggio 2022. Non sussistono ragioni per discostarsene.

Poiché il primo e unico atto interruttivo è costituito dall’atto di citazione notificato il 23 settembre 2011, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto prescritto il diritto. Ne consegue l’inammissibilità dei motivi ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ. e l’irrilevanza della questione pregiudiziale sollecitata davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Quanto al secondo motivo, concernente la asserita nullità della sentenza per motivazione incomprensibile sul rigetto della domanda delle due professioniste, la Corte lo dichiara inammissibile perché non coglie la ratio decidendi: la motivazione esiste ed è chiara, poiché le stesse si erano immatricolate dopo il 1991 e avrebbero potuto chiedere la remunerazione prevista dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991.

I ricorsi sono pertanto dichiarati entrambi inammissibili. Non si provvede sulle spese per il mancato svolgimento di attività difensiva delle Amministrazioni intimate, ma si dà atto delle condizioni per il versamento del contributo unificato ulteriore ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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