Patrocinio statale: giudizio di rinvio chiuso preclude nuove cause di revoca (Cass. pen. Sez. III n. 13328 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento con rinvio, l’oggetto del giudizio è limitato, ai sensi degli artt. 624, primo comma, e 627 cod. proc. pen., alla parte della decisione caducata e ai motivi di gravame già proposti che ad essa afferiscono, non integrabili da alcuna delle parti. Il giudice del rinvio, investito dell’opposizione avverso la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è vincolato alle indicazioni della sentenza di annullamento e non può introdurre d’ufficio una causa ulteriore di revoca, diversa da quella posta a fondamento del provvedimento originario. L’opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 è strumento impugnatorio, seppur straordinario e atipico, regolato dall’effetto devolutivo e dal divieto di reformatio in pejus. Ne consegue l’annullamento senza rinvio del provvedimento e del decreto di revoca quando il giudice del rinvio abbia introdotto una nuova causa di revoca non deducibile in quella sede.
Il Fatto
Il ricorrente, imputato in un processo penale, era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel 2018, all’esito di istanza nella quale aveva indicato il reddito risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, risalente al 2016. Nel 2022 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palmi aveva revocato il beneficio, ritenendo falso il reddito dichiarato e superiore al limite di ammissione; su tale presupposto era stata formulata anche un’imputazione ex art. 95 d.P.R. n. 115/2002.
Proposta opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002, il Tribunale di Palmi l’aveva rigettata. La Cassazione, con sentenza della Quarta Sezione, aveva annullato con rinvio, rilevando che nelle more era intervenuta sentenza di assoluzione dal reato di falso, la quale aveva accertato l’erroneità del calcolo reddituale. In sede di rinvio il Tribunale ha nuovamente rigettato l’opposizione, ma fondandola su una causa di revoca diversa: il mancato assolvimento dell’obbligo comunicativo di cui all’art. 112, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 115/2002, per il cambio di residenza presso i nonni, percipienti reddito maggiore.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di ricorso è ritenuto fondato e assorbente. La Corte ricostruisce il thema decidendum del giudizio di rinvio muovendo dal combinato disposto degli artt. 624, primo comma, e 627 cod. proc. pen.: l’oggetto è limitato alla parte della decisione caducata e ai motivi di gravame già proposti, che non possono essere integrati (viene richiamata Sez. 3, n. 16440 del 12/01/2024). Il rinvio è, dunque, “chiuso” sotto il profilo del thema decidendum, tanto per la parte quanto per il giudice.
Ai sensi dell’art. 627, secondo comma, cod. proc. pen., il giudice del rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata. Con riferimento al giudizio di opposizione avverso la revoca dell’ammissione al beneficio, la giurisprudenza della Quarta Sezione è costante nel ritenere illegittimo il rigetto dell’opposizione per motivi diversi da quelli ritenuti dal primo giudice, poiché l’opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 è strumento, seppur straordinario e atipico, di tipo impugnatorio, regolato dai principi dell’effetto devolutivo (Sez. 4, n. 2402 del 09/01/2025; Sez. 4, n. 18697 del 21/03/2018; Sez. 4, n. 12491 del 02/03/2011).
Il giudice del rinvio avrebbe dovuto limitarsi a valutare la sentenza di assoluzione intervenuta nelle more, come indicato dalla sentenza di annullamento (Sez. 4, n. 21055 del 21/02/2024), senza poter introdurre ex officio una causa ulteriore di revoca. La Corte ne deduce l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e del decreto di revoca: il giudice del rinvio, introducendo una nuova causa di revoca non deducibile in quella sede, ha ritenuto implicitamente illegittima la causa di revoca precedente, fondata sulla mancanza originaria dei requisiti reddituali, presupposto sconfessato dalla sentenza assolutoria.
La Corte chiarisce infine che un’eventuale revoca per altra causa potrà essere disposta in altro procedimento, ai sensi dell’art. 112 d.P.R. n. 115/2002, senza che a ciò osti il principio del ne bis in idem, purché si fondi su presupposti diversi e ulteriori rispetto a quelli coperti dal giudicato, che nella specie riguarda solo la causa di revoca per mancanza originaria delle condizioni di reddito.
Nota della Redazione
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