Incidente di esecuzione: la riproposizione non è inammissibile se introduce fatti nuovi (Cass. pen. Sez. I n. 27457 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di incidente di esecuzione, la facoltà riconosciuta al giudice dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. di dichiarare inammissibile de plano l’istanza che costituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata configura una preclusione allo stato degli atti. Essa non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione. Il giudice dell’esecuzione non può quindi limitarsi a un generico rinvio ai contenuti della decisione antecedente, ma deve confrontarsi con gli elementi nuovi allegati e provati dalla difesa, tanto più quando il titolo esecutivo sia diverso. La declaratoria di inammissibilità pronunciata senza tale verifica è viziata e impone l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Aosta, con ordinanza del 15 dicembre 2025, ha dichiarato inammissibile l’istanza con cui il ricorrente chiedeva la sospensione di un ordine di esecuzione emesso dalla locale Procura della Repubblica. Secondo il giudice si trattava di mera riproposizione di una domanda già respinta, sia pure in rapporto a un ordine di esecuzione antecedente, con identiche allegazioni.

Avverso l’ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. La difesa ha rappresentato che il primo provvedimento esecutivo riguardava un ordine di esecuzione diverso da quello oggetto della decisione impugnata, che ingloba sentenze differenti. Ha inoltre evidenziato che non poteva essere emessa una declaratoria de plano, poiché sussistevano elementi di novità anche nella documentazione prodotta, con specifico riferimento a un programma terapeutico intervenuto con il SerD, non valutato nella precedente decisione.

La Motivazione della Corte

La Prima Sezione ha ritenuto il ricorso fondato. Il Collegio muove dal costante indirizzo interpretativo in tema di incidente di esecuzione, secondo cui l’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. — nella parte in cui consente al giudice di dichiarare inammissibile de plano l’istanza che costituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata — configura una preclusione allo stato degli atti.

Da tale qualificazione discende che la preclusione non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione. Sul punto la Corte richiama il proprio precedente Sez. I n. 4761 del 25/10/2024, dep. 2025, che conferma l’orientamento consolidato.

Nel caso esaminato, la Corte osserva che — al di là della novazione del titolo esecutivo, aspetto che in ipotesi di assoluta medesimezza della questione potrebbe essere ritenuto non decisivo — la difesa afferma e prova di aver allegato nuovi elementi di fatto non oggetto di valutazione nella precedente decisione esecutiva.

Tale aspetto è ritenuto rilevante e avrebbe richiesto una specifica smentita da parte del giudice dell’esecuzione, e non un generico rinvio ai contenuti, nemmeno riprodotti, della decisione antecedente. Il percorso argomentativo del provvedimento impugnato risulta così carente sul piano della verifica della effettiva identità tra le due istanze.

La Corte ha pertanto disposto, per vizio del procedimento, l’annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Aosta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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