Rapina: l’attenuante del danno di speciale tenuità va valutata nel complesso (Cass. pen. Sez. VII n. 12887 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità nel delitto di rapina non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modesto valore economico. Occorre valutare il pregiudizio complessivo subito dalla persona offesa, attesa la natura plurioffensiva del reato, che lede non solo il patrimonio ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona aggredita. Solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio risulti di speciale tenuità può trovare applicazione l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., con apprezzamento riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logico-giuridici. Il riconoscimento dell’attenuante introdotta dalla Corte costituzionale postula una valutazione del fatto nel suo complesso e resta escluso quando la lieve entità difetti rispetto alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta, ovvero all’entità del danno.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, in primo grado e poi in appello, per il reato di rapina. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 04/06/2024, ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo provata la penale responsabilità dell’imputato sulla base di una pluralità di elementi.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 628 cod. pen. e un vizio di motivazione quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, nonché il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità e l’omessa motivazione sulla mancata concessione della particolare tenuità del fatto, in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, i giudici di legittimità lo hanno ritenuto aspecifico, in quanto meramente reiterativo di doglianze sulla ricostruzione dei fatti e sull’interpretazione del materiale probatorio già proposte in appello e affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.
I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, avevano indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la sussistenza del reato e la penale responsabilità del ricorrente. Tale ricostruzione, fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità, è risultata insindacabile in sede di legittimità.
Quanto al secondo motivo, concernente la mancata applicazione dell’attenuante dell’art. 62 n. 4 cod. pen., la Corte ha richiamato il principio secondo cui ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità non basta che il bene sottratto sia di modesto valore, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi subiti dalla vittima, attesa la natura plurioffensiva della rapina (in tal senso Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio). La Corte territoriale ha correttamente valorizzato il danno complessivo subito dalle persone offese, con riferimento alle significative lesioni personali conseguenti al comportamento violento del ricorrente.
Con riguardo all’attenuante introdotta dalla Corte costituzionale con le sentenze 120/2023 e 86/2024, la Cassazione ha ribadito che essa postula una valutazione del fatto nel suo complesso e non è configurabile quando la lieve entità difetti rispetto alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta, ovvero all’entità del danno (in tema di estorsione attenuata Sez. 2, n. 9820 del 26/01/2024, Bevilacqua).
Nel caso di specie la condotta ha manifestato una gravità intrinseca, per il peso obiettivo dell’azione criminosa e la protervia della condotta sottrattiva e violenta, incompatibile con l’invocata lieve entità del fatto. Da qui l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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