Inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza di archiviazione per difetto di abnormità (Cass. pen. Sez. V n. 12015 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di archiviazione è impugnabile per cassazione nei soli rigorosi limiti fissati dall’art. 409, comma 6, cod. proc. pen., che richiama tassativamente le ipotesi di nullità dell’art. 127, comma 5, cod. proc. pen., ovvero il mancato rispetto delle regole del contraddittorio formale. La legge 23 giugno 2017, n. 103, introducendo l’art. 410-bis cod. proc. pen., ha modificato la disciplina solo quanto al giudice competente, individuato nel tribunale in composizione monocratica, restando inalterato il novero dei vizi denunciabili. I vizi di mancanza o apparenza di motivazione, di manifesta illogicità o di contraddittorietà non sono deducibili come ipotesi di abnormità del provvedimento, né sotto il profilo strutturale né sotto quello funzionale.
Il Fatto
Il procedimento aveva preso avvio dalla querela delle persone offese, le quali avevano denunciato il danno arrecato a una società in accomandita semplice dalle condotte del liquidatore, asseritamente poste in essere in collusione con altri soci. All’esito dell’udienza camerale fissata ai sensi dell’art. 409 cod. proc. pen., seguita all’opposizione alla richiesta di archiviazione, il GIP del Tribunale di Trani, con ordinanza del 18 settembre 2024, ha disposto l’archiviazione in relazione al reato di infedeltà patrimoniale di cui all’art. 2634 cod. civ.
Il giudice ha ritenuto il difetto di legittimazione dei querelanti, in quanto la querela era stata proposta nella loro qualità di eredi del socio, e la tardività della stessa. Nel merito ha escluso che le indagini consentissero di ravvisare condotte agevolative a vantaggio di alcuni soci e a discapito di altri, essendo emerso che il liquidatore aveva agito nel preminente interesse della società. Avverso tale ordinanza i querelanti hanno proposto ricorso per cassazione, deducendone l’abnormità funzionale, lo sviamento e l’eccesso di potere giurisdizionale, oltre alla motivazione apparente e in contrasto con le emergenze processuali.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, perché proposti avverso un provvedimento non impugnabile in sede di legittimità. Secondo il consolidato insegnamento, l’ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei limiti fissati dall’art. 409, comma 6, cod. proc. pen., che richiama le ipotesi di nullità dell’art. 127, comma 5, cod. proc. pen., cioè i casi di mancato rispetto delle regole del contraddittorio formale (richiamata Sez. U n. 24 del 09.06.1995). In tali limitate ipotesi si riconosceva la ricorribilità, escludendosi che potessero essere oggetto di censura le valutazioni poste a fondamento dell’ordinanza, essendo il giudice libero di motivare il proprio convincimento anche prescindendo dalle valutazioni del pubblico ministero e della persona offesa (Sez. 6 n. 23048 del 04.04.2017; Sez. 4 n. 51557 del 16.11.2016; Sez. 4 n. 52119 del 14.11.2014).
La legge n. 103 del 2017, introducendo l’art. 410-bis cod. proc. pen., ha modificato la previgente disciplina solo con riguardo al giudice competente a decidere sull’impugnazione, individuato nel tribunale in composizione monocratica, mantenendo inalterato il novero dei vizi denunciabili, limitati a quelli dell’art. 127, comma 5. Restano perciò esclusi i vizi di mancanza o apparenza di motivazione, nonché di manifesta illogicità o contraddittorietà della stessa (Sez. 3 n. 32508 del 05.04.2018).
Tale tipologia di censure non può neppure essere dedotta come ipotesi di abnormità dell’ordinanza di archiviazione. La categoria, di origine giurisprudenziale, è stata elaborata per porre rimedio, con il ricorso per cassazione, a provvedimenti non altrimenti impugnabili e ritenuti profondamente ingiusti, di regola per violazione di norme processuali. In assenza di definizione normativa, le Sezioni Unite ne hanno individuato i caratteri: l’abnormità strutturale, quando il provvedimento, per singolarità e stranezza del contenuto, risulta avulso dall’intero ordinamento processuale, ovvero, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplica al di fuori dei casi consentiti e al di là di ogni ragionevole limite; l’abnormità funzionale, quando l’atto, pur non estraneo al sistema normativo, determina la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo, potendosene ravvisare un sintomo nella regressione anomala del procedimento a una fase anteriore (richiamate Sez. U n. 17 del 10.12.1997; Sez. U n. 26 del 24.11.1999; Sez. U n. 22909 del 31.05.2005; Sez. U n. 5307 del 20.12.2007; Sez. U n. 25957 del 26.03.2009).
Nel caso di specie i ricorrenti censuravano l’ordinanza per motivazione apparente, contraddittoria e manifestamente illogica. La Corte ha osservato che tali vizi non integrano alcuna delle cause di abnormità enucleate. Sotto il profilo strutturale, l’ordinanza costituisce un provvedimento espressamente previsto dal codice di rito, adottato in un caso disciplinato dal codice e nell’esercizio dei poteri conferiti al giudice, che si è limitato a operare la valutazione impostagli dalla legge. Sotto il profilo funzionale, il provvedimento non determina alcuna indebita regressione né stasi irrevocabile, perché l’impossibilità di proseguire il procedimento è la conseguenza ordinaria dell’archiviazione e non un effetto anomalo, e perché l’ordinanza è un provvedimento a stabilità limitata, potendo sempre essere disposta la riapertura delle indagini ai sensi dell’art. 414 cod. proc. pen. (Sez. 3 n. 32508 del 05.04.2018; Sez. 2 n. 28583 del 02.07.2024).
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata equitativamente in euro 3.000,00, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
Nota della Redazione
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