Riesame cautelare: remissione di querela e convivenza non escludono la gravità indiziaria (Cass. pen. Sez. II n. 26215 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente alla Corte di legittimità la sola verifica dell’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto, non il controllo delle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze probatorie. La remissione di querela e la ripresa della convivenza con l’indagato non escludono la gravità indiziaria né le esigenze cautelari, integrando lo schema tipico di soggezione psicologica che sovente caratterizza le vittime di violenza domestica. Le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento della valutazione cautelare, previa verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del racconto.
Il Fatto
Il Tribunale di Firenze, decidendo su istanza proposta ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento con cui il giudice delle indagini preliminari di Lucca aveva applicato all’indagato la custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di rapina e di maltrattamenti nei confronti della convivente.
Avverso l’ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari. Tra le censure, la mancata considerazione della remissione di querela, della ripresa della convivenza con la persona offesa e dei colloqui in carcere richiesti dalla stessa, circostanze asseritamente incompatibili con lo stato di ansia o paura.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama il consolidato principio secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il sindacato di legittimità sulla motivazione del tribunale del riesame è limitato alla verifica della logicità e della correttezza giuridica delle ragioni addotte, non potendo risolversi in una diversa valutazione delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino; Sez. 4 n. 26992 del 29/5/2013).
I motivi primo e secondo sono pertanto dichiarati aspecifici, non confrontandosi con le argomentazioni del Collegio del riesame. Il Tribunale ha valorizzato lo stato di particolare vulnerabilità della persona offesa, vittima di violenza domestica, ravvisando proprio nella disponibilità a ripristinare i rapporti e a rimettere le querele la tipica espressione di tale condizione. La censura sul referto di pronto soccorso è dichiarata fuori fuoco, vertendo l’imputazione provvisoria sulla rapina e non sulla lesione.
Quanto alla gravità indiziaria, essa è sorretta dalle dichiarazioni della persona offesa, valutate secondo i criteri di Sez. U n. 41461 del 19/07/2012, Bell’arte, dalle dichiarazioni del teste e dalle condizioni in cui la vittima è stata trovata dagli operanti. La ripresa della convivenza e la remissione di querela sono state razionalmente inquadrate nello schema tipico di soggezione psicologica (Sez. 6 n. 4913 del 08/01/2025).
Il terzo motivo è inammissibile per aspecificità: il Tribunale ha valorizzato minacce e pressioni provenienti dall’ambiente di riferimento e ha ritenuto la remissione della querela elemento potenzialmente in grado di inquinare il quadro probatorio. Il Collegio rimarca il rispetto delle regole dell’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., che non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa. Il pericolo di reiterazione è stato agganciato ai criteri di concretezza e attualità, con l’allarmante escalation delle condotte nell’arco di un anno.
Il quarto motivo è parimenti aspecifico. La circostanza che i terzi minacciati non abbiano sporto denuncia è ininfluente, avendo il Tribunale utilizzato le loro dichiarazioni come riscontro al narrato della vittima. La Corte ribadisce che il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova è devoluto ai giudici di merito (Sez. 2 n. 51192 del 2019). Alla dichiarazione di inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova
- Art. 309 c.p.p. – Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva